Accertamento sintetico
December 24th, 2007D.P.R. 600/1973 art.38.
L’accertamento analitico ricostruisce l’imponibile considerando le singole componenti, in particolare per le persone fisiche vengono ricostruite analiticamente le singole categorie reddituali. Riguardo invece ai redditi d’impresa, con l’accertamento analitico si va’ a rettificare le singole componenti (positive o negative) del reddito, questo considerando la contabilita’ nel suo complesso attendibile.
Di accertamento sintetico si parla invece a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre l’accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a determinate categorie (si parte da fonti reddituali), l’accertamento con l’accertamento sintetico si ottiene direttamente la misura del reddito complessivo (si parte da elementi o fatti economici diversi dalle fonti di reddito, spese, consumi, investimenti…). Riguardo all’accertamento sintetico:
• L’ufficio puo’ procedere all’accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di fatto certi… in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze (ad esempio fatti indice (redditometro) e/o spesa per incrementi patrimoniali)
• Tale tipo di accertamento puo’ essere adottato come conseguenza della mancata collaborazione del contribuente;
• Tale accertamento e’ ammesso solo quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato;
In teoria quindi l’agenzia dovrebbe ricorrere alla determinazione sintetica del reddito del contribuente solo dopo aver preventivamente determinato in via analitica il reddito del contribuente, in pratica il metodo sintetico ha/aveva “natura di metodo integrativo-sostitutivo subordinato alla inadeguatezza di quello analitico”, dovendosi ricorrere al metodo sintetico solo quando la determinazione analitica del reddito risultasse insufficiente ad esprimere la reale capacita’ contributiva del contribuente.
Il risultato dell’accertamento sintetico e’ la determinazione del reddito complessivo netto, quindi da questo non sono deducibili gli oneri che sono invece deducibili dal reddito complessivo determinato in via analitica.
Nell’accertamento analitico contabile, del reddito d’impresa vengono rettificate le singole componenti di reddito, puo’ scaturire dal confronto tra dichiarazione, bilancio e scritture contabili, dall’esame della documentazione su cui si basa la contabilita’ e da circostanze estranee alla contabilita’ o alla sfera dell’impresa (controllo incrociato di dati).
Accertamento analitico “puro” deduce la incompletezza, falsita’ o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione in modo “certo e diretto” da una delle risultanze probatorie acquisite dagli uffici attraverso verbali, questionari, o attraverso l’esame dei documenti presentati dal contribuente.
L’accertamento analitico-induttivo invece e’ quello che rettifica la dichiarazione sulla base di presunzioni, anche semplici, purche’ queste siano “gravi precise e concordanti”, oppure sulla base “dell’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita’ svolta”. Resta in dubbio la validita’ presuntiva degli studi di settore.
Nel caso la contabilita’ nel suo genere non sia ritenuta attendibile, e quindi sia inutile rettificare/integrare la contabilita’ posta per posta, si ricorre all’accertamento induttivo extracontabile. Questo metodo puo’ essere adottato nei seguenti casi:
• Reddito d’impresa non indicato in dichiarazione
• Rifiuto di presentare le scritture contabili, o non tenuta delle stesse
• Presenza nella contabilita’ di omissioni, false o inesatte indicazioni, irregolarita’ formali, cosi’ gravi, numerose, e ripetute da rendere nel complesso la contabilita’ inattendibile
In questi casi l’ufficio puo’ avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravita’ precisione e concordanza, prescindere in parte o in tutto dalle risultanze contabili e avvalersi di” dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”.
E’ possibile suddividere le presunzioni in presunzioni semplici e presunzioni legali, in particolare in campo tributario (come sottolineato dalla corte costituzionale) possono esservi solo presunzioni legali relative, non assolute. Mentre nel caso delle presunzioni semplici compete all’ufficio l’onere di dimostrare che i fatti posti a base della rettifica hanno i caratteri di gravità precisione e concordanza, nelle presunzioni legali relative è il contribuente che ha l’onere di fornire la prova contraria rispetto a quanto presunto dall’amministrazione finanziaria. Recentemente le presunzioni legali relative sono giunte agli onori della cronaca grazie al loro ampio utilizzo da parte dell’amministrazione finanziaria, in particolare nelle indagini finanziarie, negli studi di settore e nei trasferimenti immobiliari (utilizzo del valore normale). In particolare il considerare il risultato dello studio di settore una presunzione relativa comporta l’assoggettamento del contribuente ad accertamento e l’onere sullo stesso di provare che lo studio di settore non sta indicando un risultato corretto. Al contrario secondo le piu’ recenti interpretazioni, gli studi di settore dovrebbero essere considerati come presunzioni semplici, quindi potenzialmente carenti perlomeno del requisito della gravità, e quindi utilizzabili dall’amministrazione finanziaria solo come supporto di ulteriori indagini e/o analisi.
Operativamente quindi la presunzione su cui si basa GERICO, data dal disallineamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dal software dell’agenzia, potrebbe mancare del requisito della gravità, requisito da ricercare nelle “gravi” incongruenze tra i due valori, ricerca, e quindi onere, che resta a carico dell’agenzia che si trova quindi “costretta” ad analizzare caso per caso le singole incongruenze.









