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	<title>loreto.com</title>
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	<description>in particolare ...</description>
	<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:26:41 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>IVACOM comunicazione IVA con software Teamsystem</title>
		<link>http://securitystudio.com/2008/02/10/icacom-teamsystem-workflow-comunicazione-iva-2008/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2008/02/10/icacom-teamsystem-workflow-comunicazione-iva-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

		<category><![CDATA[informatica e altro]]></category>

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		<description><![CDATA[Passaggi consigliati per l&#8217;elaborazione della comunicazione IVA 2008 con software Teamsytem e procedura MULTI-IVACOM:

Controllare la coincidenza tra le liquidazioni IVA mensili-trimestrali, quindi coincidenza tra gli F24 e i risultati degli MDEN provvisori.
Eseguire quindi le scritture contabili mensili o trimestrali per la rilevazione dell&#8217;Erario c/IVA e la sua liquidazione.
Controllare la coincidenza tra l&#8217;Erario c/IVA e l&#8217;eventuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passaggi consigliati per l&#8217;elaborazione della comunicazione IVA 2008 con software Teamsytem e procedura MULTI-IVACOM:</p>
<ol>
<li>Controllare la coincidenza tra le liquidazioni IVA mensili-trimestrali, quindi coincidenza tra gli F24 e i risultati degli MDEN provvisori.</li>
<li>Eseguire quindi le scritture contabili mensili o trimestrali per la rilevazione dell&#8217;Erario c/IVA e la sua liquidazione.</li>
<li>Controllare la coincidenza tra l&#8217;Erario c/IVA e l&#8217;eventuale credito IVA</li>
<li>Controllo delle registrazioni (se non già fatto per ogni liquidazione durante l&#8217;anno), per controllare causali e codici IVA utilizzati, quindi codici IVA specifivi per leasing, affitti, beni strumentali, etc&#8230;. e naturalmente controllo della corretta detraibilità IVA per i diversi beni/servizi acquistati.</li>
<li>Stampe di controllo MSTIVA e MIVA/MIVAS</li>
</ol>
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		</item>
		<item>
		<title>Controlli INTRASTAT, procedure INTRA Teamsystem</title>
		<link>http://securitystudio.com/2008/01/21/intrastat-teamsystem-software-intra/</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

		<category><![CDATA[informatica e altro]]></category>

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		<description><![CDATA[Workflow per utilizzatori software Teamsytem per la comunicazione elenchi intrastat di fine gennaio, (intrastat annuali):

Elenco fatture INTRA - San Marino: stampa MIVA e stampa brogliaccio INTRA
Controllo Registrazioni: controllare il corretto utilizzo delle causali contabili (19 e 17 per San Marino, causale 1 e/o 7 nelle vendite con il corretto codice paese in anagrafica cliente)
Confronto stampe: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Workflow per utilizzatori software <strong>Teamsytem</strong> per la comunicazione elenchi intrastat di fine gennaio, (intrastat annuali):</p>
<ol>
<li>Elenco fatture INTRA - San Marino: stampa MIVA e stampa brogliaccio INTRA</li>
<li>Controllo Registrazioni: controllare il corretto utilizzo delle causali contabili (19 e 17 per San Marino, causale 1 e/o 7 nelle vendite con il corretto codice paese in anagrafica cliente)</li>
<li>Confronto stampe: controllo brogliaccio - MIVA, fattura per fattura.</li>
<li>Stampa Modelli, controllo anagrafiche, controllo partite IVA comunitarie.</li>
<li>Gestione procedura</li>
</ol>
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		<title>Indici di bilancio e analisi strutturale - indici e margini</title>
		<link>http://securitystudio.com/2008/01/16/indici-di-bilancio-analisi-strutturale-indici-margini/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2008/01/16/indici-di-bilancio-analisi-strutturale-indici-margini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Le analisi di bilancio riguardano essenzialmente tre aspetti
1. analisi patrimoniale, quindi analisi di solidità  per valutare l’equilibrio patrimonialee quindi la correlazione fonti - impieghi
2. analisi di liquidità , rivolta a valutare l’quilibrio patrimoniale, quindi l’equilibrio entrate - uscite
3. analisi di redditività , rivolta a valutare l’equilibrio reddituale, quindi con oggetto di studio costi - ricavi
Altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le analisi di bilancio riguardano essenzialmente tre aspetti<br />
1. analisi patrimoniale, quindi analisi di solidità  per valutare l’equilibrio patrimonialee quindi la correlazione fonti - impieghi<br />
2. analisi di liquidità , rivolta a valutare l’quilibrio patrimoniale, quindi l’equilibrio entrate - uscite<br />
3. analisi di redditività , rivolta a valutare l’equilibrio reddituale, quindi con oggetto di studio costi - ricavi<br />
Altre analisi effettuabili riguardano le possibilità  e la sostenibilità  dello sviluppo (analisi di sviluppo) e l’analisi dell’efficenza gestionale (efficenza nella gestione operativa)<br />
I principali indici per il primo tipo di analisi sono:<br />
•    indice di indebitamento : capitale di terzi su capitale proprio<br />
•    Indice di copertura delle immobilizzazioni : capitale proprio su immobilizzazioni<br />
Per il secondo gruppo abbiamo:<br />
•    indice di liquidità  : (current ratio o capitale circolante netto nell’analisi per margini), liquidità  immediate più liquidità  differite più rimanenze, il tutto su passività  correnti (nell’analisi per margini si fa una differenza invece di un rapporto)<br />
•    indice di tesoreria: (quick ratio o margine di tesoreria nell’analisi per margini), liquidità  immediate + liquidità  differite, tutto su passività  correnti<br />
•    margine di struttura secco: capitale netto - immobilizzazioni<br />
•    margine di struttura globale: capitale netto + passivo consolidato -immobilizzazioni<br />
Per il terzo gruppo:<br />
•    ROE : return on equity, redditività  del capitale netto, reddito netto su capitale proprio, per questo indice potrebbe esser opportuno prendere come “parametro di riferimento” il tasso di inflazione;<br />
•    ROI : return on investement, redditività  del capitale investito, risultato operativo della gestione caratteristica su capitale investito, in questo caso occorre prendere come parametro il costo del denaro, in particolare verificare la presenza di un effetto leva dato quando il ROI è più alto del costo del denaro, dato che questo combinato con l’incidenza degli oneri finanziari e con l’indice di indebitamento potrebbe essere indice di una convenienza a ricorrere all’indebitamento (intuitivamente, … rendimento piu’ elevato rispetto agli oneri finanziari)<br />
•    ROS : return on sales, redditività  delle vendite, vendite nette su risultato operativo.</p>
<p>Come di indici di sviluppo possiamo avere indici che ci indicano una propensione dell’azienda alla crescita e all’autofinanziamento (non distribuzione di utili), Come indici di efficenza gestionale è possibile controllare la giusta correlazione riguardo le dilazioni concesse ai clienti e ai fornitori e la rotazione del magazzino.</p>
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		<title>Elusione, interpello e paradisi fiscali</title>
		<link>http://securitystudio.com/2008/01/08/elusione-fiscale-interpello-disapplicativo-cfc-paradisi-fiscali/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Elusione: In base all’art 37 bis d.p.r. 600/1973 sono elusivi e inopponibili agli uffici gli atti fatti o negozi che si caratterizzano per:
•    Assenza di valide ragioni economiche
•    Intento di aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
•    Indebita riduzione delle imposte dovute o indebiti rimborsi
I vantaggi fiscali conseguiti vengono quindi disconosciuti dall’amministrazione finanziaria attraverso l’applicazione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elusione: In base all’art 37 bis d.p.r. 600/1973 sono elusivi e inopponibili agli uffici gli atti fatti o negozi che si caratterizzano per:<br />
•    Assenza di valide ragioni economiche<br />
•    Intento di aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento<br />
•    Indebita riduzione delle imposte dovute o indebiti rimborsi<br />
I vantaggi fiscali conseguiti vengono quindi disconosciuti dall’amministrazione finanziaria attraverso l’applicazione delle imposte dovute in base alle disposizoni eluse al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento qualificato come elusivo. Il comportamento elusivo si realizza quando un soggetto evita di porre in essere la fattispecie propria di un dato risultato economico, e pone in essere una fattispecie equivalente, cui compete un trattamento fiscale piu’ favorevole.<br />
Oltre all’art 37 vi sono norme di “ratio” antielusiva come le norme sulla thin capitalization, o sul transfer price (in base al quale all’interno di uno stesso gruppo, relativamente a scambi infragruppo si sottopone a tassazione il valore normale, non il prezzo pattuito)</p>
<p>Interpello: con questo istituto viene accordata al contribuente la possibilità di richiedere un parere preventivo all’amministrazione finanziaria sulla correttezza fiscale di un’operazione commerciale, quindi esso consente di individuare l’esatta natura economica di accordi o contratti, e conseguentemente di arginare fenomeni elusivi od evasivi. Essendo un istituto preventivo è il procedimento di interpello è precluso quando sia già intervenuto un atto ufficiale di accertamento o quando siano stati effettuati altri atti istruttori ed è esperibile solo prima che il contribuente abbia posto in essere il comportamento. La richiesta di parere relativa all’interpello speciale (antielusivo) come da legge 413/91 deve riguardare alcuni specifiche fattispecie individuate in maniere tassativa dal secondo comma dell’art. legge 413/91.<br />
Questo interpello è da inoltrarsi alla direzione centrale dell’agenzia delle entrate e successivamente in caso di mancata risposta al comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.<br />
Altro tipo di interpello è l’interpello ordinario previsto dallo statuto del contribuente (legge 212/2000 art.11), questo interpello viene esteso a tutte le materie fiscali, a condizione però, che l’istanza presentata dal contribuente sia circostanziata, riferita a casi concreti e personali relativa ad obiettive condizioni d’incertezza sulla corretta interpretazione della norma fiscale e che riguardi fattispecie diverse da quelle che possono essere oggetto dell’interpello ex art. 21 L. 413/91. Eccezione a questo ultimo principio è quella prevista dal quinto comma dell’art.167 del dpr 917/86 che consente la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui al medesimo articolo dettate per le imprese estere partecipate CFC attivando la procedura dell’interpello generale pur trattandosi di materia per la quale è previsto il ricorso all’interpello ex L. 413/91.<br />
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni, in caso contrario il comportamento prospettato dal contribuente si intende accettato,ed è vietato irrogare sanzioni amministrative (per i casi in esame) nei confronti di coloro che non abbiano ricevute risposta alle proprie istanze.<br />
La risposta fornita vincola l’attività degli uffici i quali non potranno emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita. La soluzione fornita comunque ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza. L’amministrazione finanziaria può anche rettificare una sua precedente risposta ma in questo caso l’eventuale recupero ad imposta avviene senza l’erogazione di sanzioni.<br />
L’istanza può essere inoltrata dal contribuente mediante istanza da proporre al direttore regionale delle entrate.</p>
<p>Paesi black-list, si tratta di paesi che vengono considerati a fiscalita privilegiata in ragione di uno dei seguenti presupposti:<br />
•    Livello di tassazione sensibilmente inferiore<br />
•    Mancanza di un adeguato scambio di informazioni<br />
•    Altri criteri equivalenti<br />
L’art 110 comma 10 tuir prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tar imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in stati o territori  non appartenenti UE  aventi regime fiscale privilegiati. La disposizione del comma 10 si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in stati o territori non UE aventi regime fiscale privilegiati.<br />
Il comma 11 consente la disapplicabilita’ della norma di sfavore a condizione pero che il contribuente italiano sia in grado di provare la sussistenza di una delle due circostanze esimenti (interpello disapplicativo :<br />
•    Svolgimento prevalente da parte dell’impresa estera di un attivita’ commerciale effettiva<br />
•    Rispondenza delle operazione , le quali devono aver avuto concreta attivazione a un effettivo interesse economico dell’impresa italiana.<br />
Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati in dichiarazione dei redditi (esenzione 10%)</p>
<p>La disciplina denominata CFC (art. 167) consiste essenzialmente nella imputazione per trasparenza in capo ad un soggetto residente in italia di redditi prodotti da società estere localizzati in paesi a fiscalità privilegiata. I redditi quindi conseguiti da imprese società o enti residenti o localizzati in stati o territori con regime fiscale privilegiato sono imputati, in proporzione alla partecipazione, alle persone fisiche, (soggetti a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente), alle società di persone e alle persone giuridiche residenti in italia, anche non titolari di reddito d’impresa, che detengano direttamente o indirettamente una partecipazione agli utili non inferiore al 20% (10% se quotate).<br />
I soggetti residenti tramite apposita istanza di interpello, possono ottenere la disapplicazione delle norme elusive (art. 165-167 comma 5 (o art168)DPR 917/1986). In particolare l’autore dell’interpello ha a disposizione due esimenti:<br />
•    il fatto che l’impresa non residente svolga effettivamente un’attività commerciale, ai sensi dell’art 2195 come sua principale attività, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento di detta attività, e quindi il fatto che la localizzazione nel paradiso fiscale non è motivata da finalità elusive ma da effettive ragioni economiche.<br />
•    Dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati<br />
Una ulteriore esimente si ha quando i redditi conseguiti dai soggetti esteri siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato e sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.<br />
Trascorsi 120 giorni, secondo la regola del silenzio assenso la risposta si intende accolta. Ai sensi dell’art 5 DM 429/2001 l’istanza di interpello deve essere inoltrata alla agenzia delle entrate- direzione centrale normativa e contenzioso, per il tramite della direzione regionale competente per territorio.</p>
<p>In campo IRES il trattamento di esenzione fiscale del 95% è accordato anche agli utili distribuiti da soggetti esteri, ma a condizione che non si tratti di società ed enti commerciali residenti in stai o territori fiscalmente privilegiati, nel qual caso la tassazione grava sul 100% degli utili medesimi. L’unica esimente può essere fornita, in sede di interpello (nella forma dell’art 1 212/2000, interpello ordinario) con la dimostrazione che non vi è stata allocazione di redditi in stati o territori black-list.</p>
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		<title>Valore normale</title>
		<link>http://securitystudio.com/2008/01/03/valore-normale/</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Riguardo al “valore normale” il comma 3 dell’art.9 del d.p.r. 917/1986 dispone che, salvo quanto stabilito per le quote, le obbligazioni, azioni, obbligazioni e titoli, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stesa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riguardo al “valore normale” il comma 3 dell’art.9 del d.p.r. 917/1986 dispone che, salvo quanto stabilito per le quote, le obbligazioni, azioni, obbligazioni e titoli, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stesa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui e’ stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo piu’ prossimi.<br />
In deroga  a quanto sopra:<br />
•    per quanto riguarda i titoli negoziati nei mercati regolamentati, si prende come valore normale la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.<br />
•    per le azioni o quote di società’  non azionarie, e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societàsi fa riferimento in proporzione al valore del patrimonio netto  della societa’ o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti.<br />
Il valore normale e’ spesso preso come valore di riferimento minimo a cui fare riferimento per valutazioni su di titoli, conferimenti, rimanenze, beni mobili e immobilizzazioni.<br />
Riguardo alle cessioni immobiliari, e’ ora possibile l’accertamento riguardo il superiore ammontare di operazioni imponibili su beni immobili e relative pertinenze, accertando il valore normale del bene, invece del valore catastale indicato nel rogito.<br />
In pratica l’indicazione nel rogito del valore catastale dell’immobili non costituisce piu’ una barriera contro l’attivita’ di accertamento dell’ufficio, che risulta possibile nelle varie imposte, (iva, imposte sui redditi, imposte indirette), sulla base del valore normale del bene ceduto laddove superiore al corrispettivo dichiarato (opera come presunzione legale relativa).<br />
Ai fini IVA (per la quale sussisteva un prinicipio di “non rettificabilita” sulla base dei parametri previsti per l’imposta di registro), per gli uffici e’ ora possibile rettificare la dichiarazione annuale IVA quando il corrispettivo di cessione sia inferiore al valore normale del bene, il riferimento al valore normale del bene costituisce quindi prova certa diretta di infedelta’ della dichiarazione.<br />
Anche riguardo alle imposte dirette, gli uffici possono rettificare direttamente il reddito d’impresa tenendo conto del valore normale dei beni immonili ceduti quando questo risulti superiore al corrispettivo dichiarato. (art. 39 d.p.r. 1973/600)<br />
“per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedelta’ dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del tuir 1986/917.<br />
Un’altra disposizione recita “ per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui … il valore normale non puo’ essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato” fermo restando per il contribuente la facolta’ di fornire la prova documentale che il maggior valore del mutuo e’ finalizzato ad opere di ristrutturazione o simili.<br />
Ai fini invece delle imposte di registro e ipocatastali, il valore catastale costituisce ancora uno “scudo” all’accertamento per le cessioni di immobili realizzate con il sistema “prezzo-valore”, vale a dire quelle aventi ad oggetto fabbricati ad uso abitativo dove l’acquirente sia un privato che ha richiesto che la tassazione sul valore catastale e nel rogito risulti correttamente indicato il valore effettivo del cespite.<br />
In pratica quindi i piu’ comuni atti soggetti a potenziale accertamento sulla base del valore normale sono (dal 01/01/2007):<br />
•    Cessioni di immobili in cui la parte acquirente non sia persona fisica, o se persona fisica nei casi in cui non sia stata espressa la dichiarazione di volersi avvalere della regola del prezzo-valore<br />
•    Cessioni di terreni e/o fabbricati non abitativi e loro pertinenze<br />
•    Conferimenti in società’<br />
Sono invece esclusi dalla norma e quindi continua ad applicarsi il criterio di accertamento basato sulla valutazione catastale dell’immobile:<br />
•    Cessioni di immobili abitativi (e pertinenze) laddove la parte acquirente sia persona fisica<br />
•    Atti che non costituiscono cessioni di immobili (atti aventi natura dichiarativa)<br />
•    Trasferimenti a titolo gratuiti fra vivi e mortis causa<br />
Recentemente sono state predisposte le disposizioni in materia di “individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati”. Criteri basati sui valori dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia del territorio, valori comunque integrati da altre informazioni in possesso dell’ufficio come:<br />
•    Valore del mutuo per gli atti soggetti ad Iva<br />
•    Prezzi effettivamente praticati tra i privati per la stessa zona nello stesso periodo<br />
•    Altre prove certe (prezzi) emerse dalle risultanze di indagini finanziarie o prezzi emersi da offerte di vendita<br />
Per gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale e’ determinato dalla media tra valore minimo e valore massimo espresso dall’osservatorio del mercato immobiliare. Gli immobili ristrutturati o ultimati da non piu’ di quattro anni invece devono sempre essere ammessia al calcolo desumendo uno “stato conservativo ottimo”</p>
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		<item>
		<title>Analisi per margini - stato patrimoniale percentualizzato</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/12/29/analisi-per-margini-stato-patrimoniale-percentualizzato/</link>
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		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

		<category><![CDATA[informatica e altro]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo alcuni anni ho deciso di abbandonare definitivamente lo sviluppo dello script php che generava la pagina in SVG (scalable vector graphic) con lo stato patrimoniale percentualizzato e l&#8217;analisi per margini (di struttura e patrimoniale, capitale circolante netto).
La tecnologia SVG aveva grossi vantaggi ed enormi possibilità, rappresentava un&#8217;alternativa abbastanza seria (open source) a flash, purtroppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo alcuni anni ho deciso di abbandonare definitivamente lo sviluppo dello script php che generava la pagina in SVG (scalable vector graphic) con lo stato patrimoniale percentualizzato e l&#8217;analisi per margini (di struttura e patrimoniale, capitale circolante netto).</p>
<p>La tecnologia SVG aveva grossi vantaggi ed enormi possibilità, rappresentava un&#8217;alternativa abbastanza seria (open source) a flash, purtroppo pero&#8217; in questi anni, lo sviluppo non è andato di pari passo con la diffusione, ed mentre sono fioriti diversi &#8220;generatori&#8221; di SVG, non ultimo l&#8217;illustrator della Adobe, non si è imposto dall&#8217;altro lato un buon &#8220;viewer&#8221;, soprattutto un viewer &#8220;universale&#8221; in grado di visualizzare correttamente &#8220;qualsiasi&#8221; SVG.</p>
<p>In particolare l&#8217;SVG che lo script andava a generare, era un file grafico vettoriale fatto &#8220;a mano&#8221; secondo le specifiche SVG del W3C , file onestamente perfettamente formato, ma visualizzabile correttamente solo dal SVG Viewer della Adobe, oltrettutto viewer non installato di default sui browser (un po&#8217; come quicktime).</p>
<p>Quidi alla fine della storia ho deciso, per rendere utilizzabile il tutto, di cambiare lo script per l&#8217;utilizzo delle librerie grafiche di PHP (GD), ora lo script crea semplicemente un file .png, di 800&#215;600, visualizzabile da qualsiasi pc e stampabile in qualsiasi modo. A breve sara&#8217; possibile anche generare un file pdf con qualche informazione in piu&#8217;, L&#8217;indirizzo della pagina per l&#8217;inserimento dei dati, come aggregati delle poste di bilancio, e il seguente:</p>
<p><a href="http://www.securitystudio.com/studio/struttura/struttura.php" title="analisi per margini - grafico -stato patrimoniale percentualizzato" target="_blank">http://www.securitystudio.com/studio/struttura/struttura.php </a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Indagini Finanziarie</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/12/27/indagini-finanziarie-accertamento/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Alcuni recenti provvedimenti normativi fanno trasparire la volontà del legislatore di aatirbuire importanza sempre crescente  al monitoraggio dei rapporti finanziari, in particolare è possibile fare riferimento alla nuova anagrafe tributaria dei rapporti finanziari fra contribuenti ed istituti finanziari (banche, poste italiane, altri intermediari fin.), alla disciplina dell’antiriclaggio ed alla disciplina del monitoraggio dei c/c.
Riguardo all’anagrafe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni recenti provvedimenti normativi fanno trasparire la volontà del legislatore di aatirbuire importanza sempre crescente  al monitoraggio dei rapporti finanziari, in particolare è possibile fare riferimento alla nuova anagrafe tributaria dei rapporti finanziari fra contribuenti ed istituti finanziari (banche, poste italiane, altri intermediari fin.), alla disciplina dell’antiriclaggio ed alla disciplina del monitoraggio dei c/c.<br />
Riguardo all’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, la banca dati dell’archivio sarà usata ai fini di un’attività di selezione preventiva affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini coinvolgendo almeno tendenzialmente solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti con i contribuenti.<br />
I dati dell’archivio riguardano:<br />
•    Dati identificativi dei soggetti;<br />
•    Elementi relativi a natura e tipologia del rapporto;<br />
•    Data di apertura, modifica e chiusura.<br />
Per ottenere dati e contenuti completi dei rapporti finanziari il fisco dovrà attivare un’indagine finanziaria vera e propria coinvolgendo direttamente gli intermediari, i quali al ricevimento della richiesta devono informare immediatamente il contribuente.<br />
Recentemente le indagini finanziarie si sono allargate ai rapporti extra-conto, dove le operazioni fuori conto sono le operazioni allo sportello, ad esempio, la presentazione di assegni contro contanti o l’effettuazione di bonifici per cassa.<br />
Riguardo alle indagini finanziarie comunque, l’agenzia delle entrate sottolinea che queste verranno realizzate solo in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero se permane un significativo divario tra il volume d’affari e i redditi accertati, e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività o della sua potenziale capacita reddituale (delle persone fisiche).<br />
Le indagini si sono allargate anche alle società fiduciarie, ormai assimilate a banche e/o intermediari finanziari,  in quanto anche a loro può essere richiesta l’indicazione dei fiducianti, dati e notizie.<br />
Operativamente tutti questi dati servono agli uffici per riscontrare direttamente se le movimentazioni, attive o passive, siano o meno coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto ad ispezione, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito e o della base imponibile iva, come anche con riguardo alle persone fisiche non risultino compatibili con la loro complessiva capacità contributiva. Nel caso in cui a tali movimentazioni gli organi di controllo non siano in grado di fornire immediata rilevanza, ai fini dell’accertamento, gli stessi hanno facoltà di interpellare preventivamente il contribuente. A questo punto e’ fondamentale la risposta del contribuente in quanto i dati acquisiti fino ad ora possono essere utilizzati dai verificatori, per le rettifiche di reddito, considerando come ricavo tutti gli accreditamenti non risultanti dalle scritture contabili, qualora lo stesso contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto in sede di dichiarazione del reddito ovvero che tali accrediti non hanno rilevanza a tale fine, per contro gli importi relativi ai prelevamenti sono considerati come ricavi qualora il contribuente non sia in grado di indicare il soggetto beneficiario di tali importi, al fine di consentire agli organi di controllo l’effettuazione dei riscontri del caso.<br />
L’applicabilità di tale presunzione (ormai di fatto una presunzione legale relativa) e’ ormai estesa anche ai lavoratori autonomi, in particolare per i professionisti e’ stato introdotto il monitoraggio del flusso di denaro derivante dai compensi incassati, automaticamente quindi e’ stato sancito l’obbligo per tale categoria di “tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese”. Il conto è afferente all’attività ma non esclusivo anche se il professionista avrà tutto l’interesse a tenere ben distinto il conto utilizzato per l’attività da quello personale, in quanto in caso di uso promiscuo di un conto e nell’ipotesi di indagini finanziarie si potrebbe assistere ad un ribaltamento dell’onere della prova riguardo a prelevamenti/versamenti personali effettuati nel conto promiscuo, mentre nel caso di utilizzo di un conto “personale” le ragioni in contraddittorio del professionista sarebbero sicuramente rafforzate. Riguardo alla riscossione dei compensi, il limite odierno dei 500 euro (per pagamenti in contanti) scenderà al 1 luglio 2008 a 100 euro.<br />
Le indagini finanziarie hanno una loro funzione anche nell’ambito dell’accertamento sintetico, in quanto questo tipo di indagini possono essere una valida fonte di informazioni e di elementi probatori sia nella individuazione degli indicatori di capacità di spesa sia nella definizione della spesa per incrementi patrimoniali.<br />
E’ possibile completare il tema delle indagini finanziarie anche con la disciplina dell’antiriclaggio, disciplina che indirettamente si basa proprio sulla “memoria” degli intermediari finanziari. In particolare la disciplina dell’antiriciclaggio ha lo scopo di dirottare le transazioni di un certo rilievo verso intermediari abilitati dato che negli archivi da essi tenuti resta traccia dei soggetti che hanno posto in essere la transazione.<br />
Precedentemente erano soggetti alla disciplina antiriciclaggio solo le banche e gli altri soggetti operanti in campo finanziario, ora invece sono sottoposti a tale normativa una vasta platea di professiosti (anche non iscritti ad albi)<br />
In particolare la disciplina prevede che:<br />
•    sono possibili versamenti trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in genere (anche in valuta) pari o inferiori a 12.500 euro.<br />
•    se superiori a tale cifra invece non sono possibili tra privati, ma solo se una delle due parti e’ un intermediario abilitato<br />
•    gli assegni bancari o postali superiori a 12.500 euro devono recare la clausola di non trasferibilità e la nominatività obbligatoria.<br />
Riguardo ai professionisti, che svolgono attività in materia di contabilità e tributi, questi hanno l’obbligo di identificazione del cliente, registrazione e segnalazione di ogni operazione sospetta, e naturalmente di ogni infrazione, segnalazione da farsi  entro trenta giorni al ministero dell’economia e delle finanze. Il cliente và segnalato ogniqualvolta si instaura un rapporto d’affari , una prestazione occasionale al di fuori del rapporto d’affari di valore superiore ai 15.000 euro, o ogni volta che l’operazione è di valore indeterminato o indeterminabile (e naturalmente ogni volta vi è sospetto di riciclaggio o operazioni illecite). Il professionista dovrà anche tenere un “archivio unico informatico” o in alternativa un registro della clientela sempre ai fini dell’antiriclaggio nel quale conservare i dati identificativi dei clienti, le operazioni e i rapporti d’affari con il cliente.<br />
Riguardo a transazioni “frazionate” queste anche se di importo inferiore a 12.500 euro vanno ugualmente segnalate se riferibili ad un’unica operazione, vanno segnalate anche eventuali transazioni multiple di importo inferiore ma non giustificate dall’attività svolta dall’impresa.<br />
I professionisti coinvolti sono tutti quelli che professionalmente svolgono attività in materia di contabilità e tributi, operazioni di natura finanziaria o immobiliare, anche se non iscritti agli albi, restano fuori dagli obblighi di identificazione (ma non di segnalazione di operazione sospette) solo chi effettua esclusivamente per il cliente l’elaborazione della dichiarazione dei redditi e/o l’invio dell’F24 telematico.</p>
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		<title>Accertamento sintetico</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/12/24/accertamento-sintetico/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 16:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[D.P.R. 600/1973 art.38.
L&#8217;accertamento analitico ricostruisce l&#8217;imponibile considerando le singole componenti, in particolare per le persone fisiche vengono ricostruite analiticamente le singole categorie reddituali. Riguardo invece ai redditi d&#8217;impresa, con l&#8217;accertamento analitico si va&#8217; a rettificare le singole componenti (positive o negative) del reddito, questo considerando la contabilita&#8217; nel suo complesso attendibile.
Di accertamento sintetico si parla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D.P.R. 600/1973 art.38.<br />
L&#8217;accertamento analitico ricostruisce l&#8217;imponibile considerando le singole componenti, in particolare per le persone fisiche vengono ricostruite analiticamente le singole categorie reddituali. Riguardo invece ai redditi d&#8217;impresa, con l&#8217;accertamento analitico si va&#8217; a rettificare le singole componenti (positive o negative) del reddito, questo considerando la contabilita&#8217; nel suo complesso attendibile.<br />
Di accertamento sintetico si parla invece a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre l&#8217;accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a determinate categorie (si parte da fonti reddituali), l’accertamento con l&#8217;accertamento sintetico si ottiene direttamente la misura del reddito complessivo (si parte da elementi o fatti economici diversi dalle fonti di reddito, spese, consumi, investimenti&#8230;). Riguardo all’accertamento sintetico:<br />
•    L’ufficio puo’ procedere  all’accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di fatto certi… in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze (ad esempio fatti indice (redditometro) e/o spesa per incrementi patrimoniali)<br />
•    Tale tipo di accertamento puo’ essere adottato come conseguenza della mancata collaborazione del contribuente;<br />
•    Tale accertamento e’ ammesso solo quando  il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato;<br />
In teoria quindi l’agenzia dovrebbe ricorrere alla determinazione sintetica del reddito del contribuente solo dopo aver preventivamente determinato in via analitica il reddito del contribuente, in pratica il metodo sintetico ha/aveva “natura di metodo integrativo-sostitutivo subordinato alla inadeguatezza di quello analitico”, dovendosi ricorrere al metodo sintetico solo quando la determinazione analitica del reddito risultasse insufficiente ad esprimere la reale capacita’ contributiva del contribuente.<br />
Il risultato dell’accertamento sintetico e’ la determinazione del reddito complessivo netto, quindi da questo non sono deducibili gli oneri che sono invece deducibili dal reddito complessivo determinato in via analitica.<br />
Nell’accertamento analitico contabile, del reddito d’impresa vengono rettificate le singole componenti di reddito, puo’ scaturire dal confronto tra dichiarazione, bilancio e scritture contabili, dall’esame della documentazione su cui si basa la contabilita’ e da circostanze estranee alla contabilita’ o alla sfera dell’impresa (controllo incrociato di dati).<br />
Accertamento analitico “puro” deduce la incompletezza, falsita’ o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione in modo “certo e diretto” da una delle risultanze probatorie acquisite dagli uffici attraverso verbali, questionari, o attraverso l’esame dei documenti presentati dal contribuente.<br />
L’accertamento analitico-induttivo invece e’ quello che rettifica la dichiarazione sulla base di presunzioni, anche semplici, purche’ queste siano “gravi precise e concordanti”,  oppure sulla  base “dell’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita’ svolta”. Resta in dubbio la validita’ presuntiva degli studi di settore.<br />
Nel caso la contabilita’ nel suo genere non sia ritenuta attendibile, e quindi sia inutile rettificare/integrare la contabilita’ posta per posta, si ricorre all’accertamento induttivo extracontabile. Questo metodo puo’ essere adottato nei seguenti casi:<br />
•    Reddito d’impresa non indicato in dichiarazione<br />
•    Rifiuto di presentare le scritture contabili, o non tenuta delle stesse<br />
•    Presenza nella contabilita’ di omissioni, false o inesatte indicazioni, irregolarita’ formali, cosi’ gravi, numerose, e ripetute da rendere nel complesso la contabilita’ inattendibile<br />
In questi casi l’ufficio puo’ avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravita’ precisione e concordanza, prescindere in parte o in tutto dalle risultanze contabili e avvalersi di” dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”.<br />
E’ possibile suddividere le presunzioni in presunzioni semplici e presunzioni legali, in particolare in campo tributario (come sottolineato dalla corte costituzionale) possono esservi solo presunzioni legali relative, non assolute. Mentre nel caso delle presunzioni semplici compete all’ufficio l’onere di dimostrare che i fatti posti a base della rettifica hanno i caratteri di gravità precisione e concordanza, nelle presunzioni legali relative è il contribuente che ha l’onere di fornire la prova contraria rispetto a quanto presunto dall’amministrazione finanziaria. Recentemente le presunzioni legali relative sono giunte agli onori della cronaca grazie al loro ampio utilizzo da parte dell’amministrazione finanziaria, in particolare nelle indagini finanziarie, negli studi di settore e nei trasferimenti immobiliari (utilizzo del valore normale). In particolare il considerare il risultato dello studio di settore una presunzione relativa comporta l’assoggettamento del contribuente ad accertamento e l’onere sullo stesso di provare che lo studio di settore non sta indicando un risultato corretto. Al contrario secondo le piu’ recenti interpretazioni, gli studi di settore dovrebbero essere considerati come presunzioni semplici, quindi potenzialmente carenti perlomeno del requisito della gravità, e quindi utilizzabili dall’amministrazione finanziaria solo come supporto di ulteriori indagini e/o analisi.<br />
Operativamente quindi la presunzione su cui si basa GERICO, data dal disallineamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dal software dell’agenzia, potrebbe mancare del requisito della gravità, requisito da ricercare nelle “gravi” incongruenze tra i due valori, ricerca, e quindi onere, che resta a carico dell’agenzia che si trova quindi “costretta” ad analizzare caso per caso le singole incongruenze.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Operazioni con San Marino</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/10/29/operazioni-con-san-marino/</link>
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		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Vendite con San Marino:
Nel caso di vendita da operatore italiano deve essere emessa fattura in quadruplice copia, una trattenuta dal cedente, e le altre tre fatte pervenire al cessionario sammarinese. Il cessionario ne fara&#8217; ritornare una vidimata dall&#8217;ufficio tributario di San Marino. Per avere il requisito della NON IMPONIBILITA&#8217; e&#8217; necessario che: nella fattura siano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vendite con San Marino:</strong></p>
<p>Nel caso di vendita da operatore italiano deve essere emessa fattura in quadruplice copia, una trattenuta dal cedente, e le altre tre fatte pervenire al cessionario sammarinese. Il cessionario ne fara&#8217; ritornare una vidimata dall&#8217;ufficio tributario di San Marino. Per avere il requisito della NON IMPONIBILITA&#8217; e&#8217; necessario che: nella fattura siano indicati la partita iva del cedente italiano (IT) e la partita iva del cessionario sammarinese (SM-cinque cifre), il cedente sia tornato in possesso della fattura vidimata ritornata dall&#8217;ufficio tributario di San Marino, il cedente italiano compili il modello intra in modo opportuno.</p>
<ul>
<li>se effettuate cessioni a San Marino, occorre presentare in modello intra-1</li>
<li>se sono state effettuate esclusivamente cessioni verso San Marino no si ha l&#8217;obbligo di presentare il modello intra</li>
</ul>
<p>L&#8217;ammontare delle cessioni verso San Marino non influisce sulla periodicita&#8217; degli elenchi (al contrario delle cessioni verso gli altri stati membri)</p>
<p><strong> Acquisti da San Marino</strong></p>
<p><strong>con addebito dell&#8217;IVA</strong>: in questo caso l&#8217;operatore italiano puo&#8217; detrarre l&#8217;iva nel modo consueto, il cedente sammarinese emettera&#8217; fattura sempre in quadruplice copia.</p>
<p><strong>senza addebito dell&#8217;IVA</strong>:  in questo caso l&#8217;operatore italiano deve avvalersi dell&#8217;autofatturazione. L&#8217;operatore italiano deve indicare in fattura l&#8217;ammontare dell&#8217;IVA, provvedere all&#8217;autofatturazione  e comunicare l&#8217;avvenuta annotazione all&#8217;agenzia delle entrate. Non e&#8217; previsto nessun limite temporale  entro il quale effettuare questa comunicazione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Matias tactilepro 2.0 very bad keyboard, don&#8217;t buy !</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/09/06/matias_tactilepro_bad_keyboard/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/09/06/matias_tactilepro_bad_keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica e altro]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo aver rotto qualche tasto della mia tastiera originale apple, ho acquistato una matias tactilepro2 allettato dai tasti con switch meccanici invece delle solite tastiere a membrana. Purtroppo la tastiera non mi soddisfa affatto, i materiali sono pessimi, (a parte gli switch), una plastica bianca trasparente che sembra spaccarsi da un momento all&#8217;altro, un&#8217;assemblaggio assolutamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver rotto qualche tasto della mia tastiera originale apple, ho acquistato una matias tactilepro2 allettato dai tasti con switch meccanici invece delle solite tastiere a membrana. Purtroppo la tastiera non mi soddisfa affatto, i materiali sono pessimi, (a parte gli switch), una plastica bianca trasparente che sembra spaccarsi da un momento all&#8217;altro, un&#8217;assemblaggio assolutamente approssimativo evidentemente fatto con componenti non pronti o rimediati per l&#8217;occasione. Oltretutto ora ho anche una porta USB in meno dato che la tastiera necessita di due porte USB e ne restituisce solo una&#8230;.</p>
<p>I had broken my apple keyboard, and I&#8217;ve bought a tactilepro keyboard, charmed by the old microswitch of this keyboard. Unfortunatly I have to report very bad issue of this product, first the quality of the plastic used is very bad, the assembly is very sloppy as you can see below<br />
<img src="/wp-content/uploads/2007/09/bad.jpg" /><br />
<img src="/wp-content/uploads/2007/09/bad_assembly.jpg" /><br />
<img src="/wp-content/uploads/2007/09/very_bad_assembly_tactilepr.jpg" /><br />
<img src="/wp-content/uploads/2007/09/tactilepro_bad_plastic.jpg" /><br />
then as you can see underneath the keyboard there is a fairled (chock) wiht no sense, I&#8217;ve now only one USB port (with apple keyboard i&#8217;ve two usb port and one usb socket to the mac) in my keyboard and two USB socket to the mac ?. With old apple keyboard I&#8217;ve one USB socket to the mac and two USB ports free on the keyboard, now I&#8217;ve two socket to the mac and only one USB port free in the keyboard?????  In italia si direbbe &#8220;ma chi l&#8217;ha fatta sta tastiera, &#8230;paperino ????&#8221;</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2007/09/keyboard-beneath.jpg" /><br />
<img src="/wp-content/uploads/2007/09/keyboard_beneath2.jpg" /><br />
<img src="/wp-content/uploads/2007/09/double-socket-tactilepro.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Agora dei Giovani Loreto - Agora International Meeting Loreto</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/09/05/agora-loreto-giovani-meeting-marche/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/09/05/agora-loreto-giovani-meeting-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Loreto]]></category>

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		<description><![CDATA[

Loreto
Regione Marche

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://securitystudio.com/wp-content/uploads/2007/09/01092007001.jpg" title="Loreto Agora 02/09/2007"><img src="http://securitystudio.com/wp-content/uploads/2007/09/01092007001.thumbnail.jpg" alt="Loreto Agora 02/09/2007" /></a><a href="http://securitystudio.com/wp-content/uploads/2007/09/01092007.jpg" title="Agora Loreto 2/9/07"><img src="http://securitystudio.com/wp-content/uploads/2007/09/01092007.thumbnail.jpg" alt="Agora Loreto 2/9/07" /></a></p>
<ul>
<li><a href="http://comune.loreto.an.it">Loreto</a></li>
<li><a href="http://www.dreamarche.it">Regione Marche</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Giovanni Allevi</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/08/17/giovanni_allevi/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/08/17/giovanni_allevi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 08:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[me stesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securitystudio.com/2007/08/17/giovanni_allevi/</guid>
		<description><![CDATA[


Filmati youtube:

search
monolocale
L&#8217;orologio degli dei
Agli albori con saturnino

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1114/963300722_c0571113aa.jpg?v=0" alt="giovanni allevi" /><br />
<img src="http://farm1.static.flickr.com/155/437441891_72e2de9d48.jpg" /><br />
<img src="http://farm1.static.flickr.com/170/374323957_5afb0771ae.jpg" /></p>
<p>Filmati youtube:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/results?search_query=giovanni+allevi&amp;search=Search" target="_blank">search</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2Lnedv3WAgM&amp;mode=related&amp;search=" target="_blank">monolocale</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qtdXS3glqYE" target="_blank">L&#8217;orologio degli dei</a></li>
<li><a href="http://securitystudio.com/wp-admin/Agli%20albori%20con%20saturnino" title="allevi-saturnino" target="_blank">Agli albori con saturnino</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://securitystudio.com/2007/08/17/giovanni_allevi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Next Big Thing (one more thing, &#8230;steve used to say)</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/08/07/internet-killer-app-next-big-thing/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/08/07/internet-killer-app-next-big-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica e altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securitystudio.com/2007/08/07/internet-killer-app-next-big-thing/</guid>
		<description><![CDATA[Prerequisiti  per la prossima Big Thing nel mondo dell&#8217;IT:

Fast feedback: users have to say &#8220;it works&#8221;
Friendly user interface: GUI for looser
Wide audience: not only for geek, everyone can /have to use it
MultiPlatform: it can run on every device
Improving life: improving experience
Fast growth of platform, users, resources

Big Things:

web: google
working/communication appliance: email, IRC, skyp, voip
mp3 format, video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prerequisiti  per la prossima Big Thing nel mondo dell&#8217;IT:</p>
<ul>
<li>Fast feedback: users have to say &#8220;it works&#8221;</li>
<li>Friendly user interface: GUI for looser</li>
<li>Wide audience: not only for geek, everyone can /have to use it</li>
<li>MultiPlatform: it can run on every device</li>
<li>Improving life: improving experience</li>
<li>Fast growth of platform, users, resources</li>
</ul>
<p>Big Things:</p>
<ul>
<li>web: google</li>
<li>working/communication appliance: email, IRC, skyp, voip</li>
<li>mp3 format, video streaming</li>
<li>social network: blogs, face-off, second life, flikr</li>
<li>appliance for sharing and exchanging resources (text, audio, video): P2P, ebay, gum-tree</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://securitystudio.com/2007/08/07/internet-killer-app-next-big-thing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redditi diversi</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/07/23/redditi-diversi-plusvalenze/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/07/23/redditi-diversi-plusvalenze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securitystudio.com/2007/07/23/redditi-diversi-plusvalenze/</guid>
		<description><![CDATA[I redditi diversi sono tassativamente elencati, seguono il criterio di cassa, e sono tassati previa deduzione di evntuali spese e minusvalenze.
Sono redditi diversi se conseguiti ne&#8217; nell&#8217;esercizio di arti o professione, ne&#8217; nell&#8217;esercizio di impresa i seguenti redditi:

Plusvalenze da lottizzazione terreni, plusvalenza da cessione a titolo oneroso di immobili detenuti da piu&#8217; di cinque anni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I redditi diversi sono tassativamente elencati, seguono il criterio di cassa, e sono tassati previa deduzione di evntuali spese e minusvalenze.</p>
<p>Sono redditi diversi se conseguiti ne&#8217; nell&#8217;esercizio di arti o professione, ne&#8217; nell&#8217;esercizio di impresa i seguenti redditi:</p>
<ol>
<li>Plusvalenze da lottizzazione terreni, plusvalenza da cessione a titolo oneroso di immobili detenuti da piu&#8217; di cinque anni, redditi di natura fondiara non determinabili catastalmente, redditi da immobili all&#8217;estero;</li>
<li>Plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, azioni.</li>
<li>Vincite di lotterie o concorsi a premio</li>
<li>Redditi da utilizzazione economica di opere dell&#8217;ingegno e brevetti</li>
<li>Attivita&#8217; sportive dilettantistiche</li>
<li>Altre attivita&#8217; minori</li>
</ol>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Redditi da Capitale</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/07/19/redditi-di-capitale-categorie-reddituali-titoli-dividendi-interessi/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/07/19/redditi-di-capitale-categorie-reddituali-titoli-dividendi-interessi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 09:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securitystudio.com/2007/07/19/redditi-di-capitale-categorie-reddituali-titoli-dividendi-interessi/</guid>
		<description><![CDATA[Sono costituiti dai proventi dell&#8217;impiego di capitale e principalmente sono:

interessi e proventi  derivanti da depositi, conti correnti e mutui
interessi e proventi da obbligazioni e titoli similari
le rendite perpetue
i compensi per fidejussioni o altre garanzie
Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa&#8217; soggette a IRES
redditi da associazioni in partecipazione
utili da gestioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono costituiti dai proventi dell&#8217;impiego di capitale e principalmente sono:</p>
<ul>
<li>interessi e proventi  derivanti da depositi, conti correnti e mutui</li>
<li>interessi e proventi da obbligazioni e titoli similari</li>
<li>le rendite perpetue</li>
<li>i compensi per fidejussioni o altre garanzie</li>
<li>Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa&#8217; soggette a IRES</li>
<li>redditi da associazioni in partecipazione</li>
<li>utili da gestioni patrimoni</li>
<li>i redditi compresi nei capitali corrisposti in pendenza dei contratti di assicurazione sulla vita</li>
<li>i redditi imputati al beneficiario di trust</li>
</ul>
<p>Mentre non sono considerati redditi di capitale:</p>
<ul>
<li>Sono attirati in altra categoria di reddito i redditi di capitale percepiti da imprese</li>
<li>La partecipazione agli utili nel caso di associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro costituiscono redditi di lavoro autonomo</li>
<li>gli interessi di dilazione e di mora appartengono alla stessa categoria di redditi che li hanno generati.</li>
</ul>
<p><strong>Distribuzione di fondi o riserve ai soci</strong>: non costituisce reddito di capitale la distribuzione di riserve o fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, versamenti a f.do perduto o in conto capitale, saldi di rivalutazione esenti e riserve di utili derivanti dalla trasformazione da soc. di persone a soc. di capitali</p>
<p><strong>Aumento di Capitale gratuito</strong>: Le azioni o quote ricevute gratuitamente a seguito di aumento del capitale sociale attraverso di riserve o altri fondi a capitale, non costituisce mai reddito per i percepienti.</p>
<p><strong>Diminuzione di capitale sociale</strong> (sempre soggetti IRES): La riduzione di capitale sociale esuberante successiva al passaggio a capitale di fondi e riserve costituisce reddito nella misura in cui è effettuata con riserve e fondi diversi dai fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, versamenti a f.do perduto o in conto capitale, saldi di rivalutazione esenti e riserve di utili derivanti dalla trasformazione da soc. di persone a soc. di capitali.</p>
<p> <a href="http://securitystudio.com/2007/07/19/redditi-di-capitale-categorie-reddituali-titoli-dividendi-interessi/#more-145" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Redditi da terreni e fabbricati</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/07/18/categorie-di-reddito-terreni-fabbricati-capitale-lavoro-dipendente-autonomo-impresa/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Reddito di Terreni: Sono quelli derivanti da terreni situati nel territorio dello stato italiano iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita (i terreni all&#8217;estero generano redditi diversi). Il reddito dominicale è la parte del reddito fondiario che remunera&#8217; la proprieta&#8217; (i soggetti passivi sono i titolari di un diritto reale). Il reddito agrario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reddito di Terreni</strong>: Sono quelli derivanti da terreni situati nel territorio dello stato italiano iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita (i terreni all&#8217;estero generano redditi diversi). Il <strong>reddito dominicale</strong> è la parte del reddito fondiario che remunera&#8217; la proprieta&#8217; (i soggetti passivi sono i titolari di un diritto reale). Il <strong>reddito agrario</strong> invece e la parte di reddito fondiario attribuita all&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; agricola, tale reddito si considera inesistente sia per la mancata coltivazione sia per la perdita da eventi naturali.</p>
<p><strong>Reddito di Fabbricati: </strong>Il reddito dei fabbricati è il reddito medio ordinario determinato mediante l&#8217;applicazione delle <strong>tariffe d&#8217;estimo</strong> stabilite per ciascuna <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Redditi_di_fabbricati#Categorie_di_fabbricati" title="categorie catastali" target="_blank">categoria catastale </a>e classe. Non costituisce reddito da fabbricati quello relativo a:</p>
<ul>
<li>fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola nuda proprieta&#8217; o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione</li>
<li>Immobili strumentali per utilizzo o per natura e immobili adibiti esclusivamente all&#8217;esercizio di arti e professioni.</li>
<li>I fabbricati situati all&#8217;estero producono redditi diversi</li>
</ul>
<p>I <strong>soggetti passivi</strong> sono i titolari di proprieta&#8217; usufrutto o altro diritto reale, nel caso di <strong>contitolarita</strong>&#8216; ogni contitolare deve dichiarare la sua quota e attribuirsi il reddito in proporzione ai <strong>giorni di possesso</strong>. Riguardo agli immobili utilizzati esclusivamente per <strong>attivita&#8217; professionale</strong> o artistica il reddito catastale non deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, in caso di <strong>utilizzo promiscuo</strong> invece va indicato in dichiarazione il reddito catastale (quadro dei fabbricati), e portato in deduzione per il 50% nel quadro relativo al reddito da lavoro autonomo. Riguardo agli <strong>immobili di proprieta&#8217; delle imprese</strong>, gli immobili strumentali sia per natura che per destinazione sono assoggettati ad imposta per il reddito effettivamente prodotto e possono essere ammortizzati. Gli immobili di proprieta&#8217; dell&#8217;impresa ma non strumentalie non destinati alla vendita concorrono ai formare il reddito sulla base delle risultanze catastali ma senza deduzione di spese o altri elementi negativi. Per gli immobili di questo tipo concessi in locazione ad aziende spetta una deduzione pari al minore tra il 15% del canone e l&#8217;importo delle spese di ordinaria manutenzione sostenute e rimaste a carico. Per gli immobili ad uso promiscuo è deducibile il 50% della rendita catastale se non si possiede altro immobile esclusivamente strumentale.</p>
<p>Il reddito delle <strong>abitazione secondarie o a disposizione</strong> subisce una maggiorazione della rendita catastale di un terzo. Questo non accade per:</p>
<ol>
<li>abitazioni locate</li>
<li>abitazione date in uso gratuito ad un familiare che vi abbia residenza anagrafica</li>
<li>abitazioni sfitte, anche se destinate alla locazione, per cause indipendenti dalla volonta&#8217; del possessore.</li>
</ol>
<p><strong>Fabbricati locati</strong>: se il canone contrattuale, ridotto forfettariamente del 15% è superiore alla rendita catastale, il reddito è pari al canone ridotto del 15%. Per i <strong>comuni ad alta intensita&#8217; abitativa</strong>, il reddito derivante dalle abitazioni locate con contratti assistiti viene ulteriormente ridotto del 30%. Sono eclusi da questa riduzione i contratti stipulati liberamente (no accordi tipo), quelli destinati a soddisfarre esigenze di natura transitoria (studenti universitari a parte) e quelli stipulati con &#8220;accordi tipo&#8221; ma relativi ad immobili di lusso, ville, castelli o palazzi.</p>
<p> <a href="http://securitystudio.com/2007/07/18/categorie-di-reddito-terreni-fabbricati-capitale-lavoro-dipendente-autonomo-impresa/#more-144" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Ravvedimento operoso</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/07/16/ravvedimento-operoso/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/07/16/ravvedimento-operoso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securitystudio.com/2007/07/16/ravvedimento-operoso/</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni tributi, i principali, possono essere regolarizzati con sanzioni ed interessi in misura ridotta:

Imposte dovuto a titolo di acconto o saldo sulla base della dichiarazione dei redditi (no IRAP)
ritenute alla fonte del sostituto d&#8217;imposta
IVA
imposta di registro
imposta ipotecaria
imposta catastale

In particolare la sanzione del 30% viene ridotta al:

3,75% se si provvede a regolarizzare entro 30 gg
6% se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni tributi, i principali, possono essere <strong>regolarizzati </strong>con sanzioni ed interessi in misura ridotta:</p>
<ul>
<li>Imposte dovuto a titolo di acconto o saldo sulla base della dichiarazione dei redditi (no IRAP)</li>
<li>ritenute alla fonte del sostituto d&#8217;imposta</li>
<li>IVA</li>
<li>imposta di registro</li>
<li>imposta ipotecaria</li>
<li>imposta catastale</li>
</ul>
<p>In particolare la <strong>sanzione </strong>del 30% viene ridotta al:</p>
<ul>
<li>3,75% se si provvede a regolarizzare entro 30 gg</li>
<li>6% se si provvede a regolarizzare oltre i 30gg ma entro un anno dalla violazione</li>
</ul>
<p>Gli <strong>interessi </strong>invece vengono calcolati, relativamente ai giorni di ritardo, con un tasso del 2,5% indipententemente dai giorni di ritardo (maggiore o minore di 30gg). La regolarizzazione va&#8217; effettuata in F24 (o in F23 a seconda del tributo) imputando gli interessi allo stesso codice tributo del tributo da sanare, e la sanzione ad un particolare codice tributo (<a href="http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&amp;articolo=13851&amp;giornale=16202" title="codici tributo ravvedimento operoso" target="_blank">vedi tabella</a>).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Elusione fiscale</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/07/16/elusione-fiscale-elusivita/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/07/16/elusione-fiscale-elusivita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 10:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisco e contabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securitystudio.com/2007/07/16/elusione-fiscale-elusivita/</guid>
		<description><![CDATA[In base all&#8217;art. 37 bis 600/1973, sono inopponibili agli uffici gli atti fatti o negozi che si caratterizzano per:

assenza di valide ragioni economiche
intento di aggirare obblighi o divieti previsti dall&#8217;ordinamento
indebita riduzione delle imposte dovute a indebiti rimborsi

I vantaggi fiscali conseguiti vengono disconosciuti dall&#8217;amministrazione finanziaria attraverso l&#8217;applicazione delle imposte dovute in base alle disposizioni eluse al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In base all&#8217;art. 37 bis 600/1973, sono inopponibili agli uffici gli atti fatti o negozi che si caratterizzano per:</p>
<ul>
<li>assenza di valide ragioni economiche</li>
<li>intento di aggirare obblighi o divieti previsti dall&#8217;ordinamento</li>
<li>indebita riduzione delle imposte dovute a indebiti rimborsi</li>
</ul>
<p>I vantaggi fiscali conseguiti vengono disconosciuti dall&#8217;amministrazione finanziaria attraverso l&#8217;applicazione delle imposte dovute in base alle disposizioni eluse al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento qualificato come elusivo.</p>
<p>Il contribuente ha comunque la facoltà di  richiedere la disapplicazione delle norme antielusive previste dall&#8217;ordinamento qualora dimostri che i vantaggi ottenuti mediante il suo comportamento non implicano effetti elusivi (istanza proposta al direttore regionale delle entrate). I paesi <strong>Black-list </strong>sono stati che vengono considerati a fiscalità privilegiata in ragione di uno dei seguenti presupposti:</p>
<ul>
<li>livello di tassazione sensibilmente inferiore</li>
<li>mancanza di un adeguato scambio di informazioni</li>
<li>altri criteri equivalenti</li>
</ul>
<p>L&#8217;art. 110 comma 10 TUIR prevede che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivati da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti alla UE aventi regimi fiscali privielgiati. La disposizione di cui sopra si applica anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei paesi black-list.</p>
<p>Il comma 11 invece consente la disapplicazione della norma di sfavore a condizinoe pero&#8217; che il contribuente italiano sia in grado di provare la sussistenza di una delle seguenti circostanze esimenti:</p>
<ul>
<li>svolgimento prevalente da parte dell&#8217;impresa estera di un&#8217;attività commerciale effettiva</li>
<li>rispondenza delle operazioni. le quali devono avere concreta attuazione e un effettivo interesse economico da parte dell&#8217;impresa italiana</li>
</ul>
<p>L&#8217;art 167 TUIR prevede (<strong>CFC Controlled Foreign Companies</strong>), che per contrastare pratiche elusive attuate mediante partecipazioni in società con sedi in paesi a fiscalità privilegiata, il reddito di quest&#8217;ultima, venga imputato per trasparenza al soggetto italiano partecipante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://securitystudio.com/2007/07/16/elusione-fiscale-elusivita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altre risorse per il lavoro (cerco e offro)</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/07/13/cerco-lavoro-seeking-job-tempo-indeterminato-collaborazioni/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/07/13/cerco-lavoro-seeking-job-tempo-indeterminato-collaborazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica e altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securitystudio.com/2007/07/13/cerco-lavoro-seeking-job-tempo-indeterminato-collaborazioni/</guid>
		<description><![CDATA[Piccolo aggiornamento dell&#8217;elenco gia&#8217; pubblicato su un precedente post.

lavoro. org: http://lavoro.org/
infojobs: http://www.infojobs.it
adecco: http://www.adecco.it
espertidi: http://www.espertidi.it/

Consiglio anche i siti della provincia, della regione, delle universita&#8217; &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piccolo aggiornamento dell&#8217;elenco gia&#8217; pubblicato su un <a href="http://securitystudio.com/2006/12/05/trovo-cerco-lavoro-collocamento-job/" title="cerco lavoro - seeking for a job" target="_blank">precedente post.</a></p>
<ul>
<li>lavoro. org: <a href="http://lavoro.org/" target="_blank">http://lavoro.org/</a></li>
<li>infojobs: <a href="http://www.infojobs.it" target="_blank">http://www.infojobs.it</a></li>
<li>adecco:<a href="http://www.adecco.it" target="_blank"> http://www.adecco.it</a></li>
<li>espertidi: <a href="http://www.espertidi.it/" title="seeking a job" target="_blank">http://www.espertidi.it/</a></li>
</ul>
<p>Consiglio anche i siti della provincia, della regione, delle universita&#8217; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://securitystudio.com/2007/07/13/cerco-lavoro-seeking-job-tempo-indeterminato-collaborazioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>technorati claim</title>
		<link>http://securitystudio.com/2007/07/12/technorati-claim/</link>
		<comments>http://securitystudio.com/2007/07/12/technorati-claim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informatica e altro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securitystudio.com/2007/07/12/technorati-claim/</guid>
		<description><![CDATA[Technorati Profile
Visita technorati
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://technorati.com/claim/fab8dwgsh6" rel="me">Technorati Profile</a></p>
<p>Visita technorati</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://securitystudio.com/2007/07/12/technorati-claim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
