Archive for the ‘Fisco e contabilità’ Category

IVACOM comunicazione IVA con software Teamsystem

Sunday, February 10th, 2008

Passaggi consigliati per l’elaborazione della comunicazione IVA 2008 con software Teamsytem e procedura MULTI-IVACOM:

  1. Controllare la coincidenza tra le liquidazioni IVA mensili-trimestrali, quindi coincidenza tra gli F24 e i risultati degli MDEN provvisori.
  2. Eseguire quindi le scritture contabili mensili o trimestrali per la rilevazione dell’Erario c/IVA e la sua liquidazione.
  3. Controllare la coincidenza tra l’Erario c/IVA e l’eventuale credito IVA
  4. Controllo delle registrazioni (se non già fatto per ogni liquidazione durante l’anno), per controllare causali e codici IVA utilizzati, quindi codici IVA specifivi per leasing, affitti, beni strumentali, etc…. e naturalmente controllo della corretta detraibilità IVA per i diversi beni/servizi acquistati.
  5. Stampe di controllo MSTIVA e MIVA/MIVAS

Controlli INTRASTAT, procedure INTRA Teamsystem

Monday, January 21st, 2008

Workflow per utilizzatori software Teamsytem per la comunicazione elenchi intrastat di fine gennaio, (intrastat annuali):

  1. Elenco fatture INTRA - San Marino: stampa MIVA e stampa brogliaccio INTRA
  2. Controllo Registrazioni: controllare il corretto utilizzo delle causali contabili (19 e 17 per San Marino, causale 1 e/o 7 nelle vendite con il corretto codice paese in anagrafica cliente)
  3. Confronto stampe: controllo brogliaccio - MIVA, fattura per fattura.
  4. Stampa Modelli, controllo anagrafiche, controllo partite IVA comunitarie.
  5. Gestione procedura

Indici di bilancio e analisi strutturale - indici e margini

Wednesday, January 16th, 2008

Le analisi di bilancio riguardano essenzialmente tre aspetti
1. analisi patrimoniale, quindi analisi di solidità  per valutare l’equilibrio patrimonialee quindi la correlazione fonti - impieghi
2. analisi di liquidità , rivolta a valutare l’quilibrio patrimoniale, quindi l’equilibrio entrate - uscite
3. analisi di redditività , rivolta a valutare l’equilibrio reddituale, quindi con oggetto di studio costi - ricavi
Altre analisi effettuabili riguardano le possibilità  e la sostenibilità  dello sviluppo (analisi di sviluppo) e l’analisi dell’efficenza gestionale (efficenza nella gestione operativa)
I principali indici per il primo tipo di analisi sono:
•    indice di indebitamento : capitale di terzi su capitale proprio
•    Indice di copertura delle immobilizzazioni : capitale proprio su immobilizzazioni
Per il secondo gruppo abbiamo:
•    indice di liquidità  : (current ratio o capitale circolante netto nell’analisi per margini), liquidità  immediate più liquidità  differite più rimanenze, il tutto su passività  correnti (nell’analisi per margini si fa una differenza invece di un rapporto)
•    indice di tesoreria: (quick ratio o margine di tesoreria nell’analisi per margini), liquidità  immediate + liquidità  differite, tutto su passività  correnti
•    margine di struttura secco: capitale netto - immobilizzazioni
•    margine di struttura globale: capitale netto + passivo consolidato -immobilizzazioni
Per il terzo gruppo:
•    ROE : return on equity, redditività  del capitale netto, reddito netto su capitale proprio, per questo indice potrebbe esser opportuno prendere come “parametro di riferimento” il tasso di inflazione;
•    ROI : return on investement, redditività  del capitale investito, risultato operativo della gestione caratteristica su capitale investito, in questo caso occorre prendere come parametro il costo del denaro, in particolare verificare la presenza di un effetto leva dato quando il ROI è più alto del costo del denaro, dato che questo combinato con l’incidenza degli oneri finanziari e con l’indice di indebitamento potrebbe essere indice di una convenienza a ricorrere all’indebitamento (intuitivamente, … rendimento piu’ elevato rispetto agli oneri finanziari)
•    ROS : return on sales, redditività  delle vendite, vendite nette su risultato operativo.

Come di indici di sviluppo possiamo avere indici che ci indicano una propensione dell’azienda alla crescita e all’autofinanziamento (non distribuzione di utili), Come indici di efficenza gestionale è possibile controllare la giusta correlazione riguardo le dilazioni concesse ai clienti e ai fornitori e la rotazione del magazzino.

Elusione, interpello e paradisi fiscali

Tuesday, January 8th, 2008

Elusione: In base all’art 37 bis d.p.r. 600/1973 sono elusivi e inopponibili agli uffici gli atti fatti o negozi che si caratterizzano per:
•    Assenza di valide ragioni economiche
•    Intento di aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
•    Indebita riduzione delle imposte dovute o indebiti rimborsi
I vantaggi fiscali conseguiti vengono quindi disconosciuti dall’amministrazione finanziaria attraverso l’applicazione delle imposte dovute in base alle disposizoni eluse al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento qualificato come elusivo. Il comportamento elusivo si realizza quando un soggetto evita di porre in essere la fattispecie propria di un dato risultato economico, e pone in essere una fattispecie equivalente, cui compete un trattamento fiscale piu’ favorevole.
Oltre all’art 37 vi sono norme di “ratio” antielusiva come le norme sulla thin capitalization, o sul transfer price (in base al quale all’interno di uno stesso gruppo, relativamente a scambi infragruppo si sottopone a tassazione il valore normale, non il prezzo pattuito)

Interpello: con questo istituto viene accordata al contribuente la possibilità di richiedere un parere preventivo all’amministrazione finanziaria sulla correttezza fiscale di un’operazione commerciale, quindi esso consente di individuare l’esatta natura economica di accordi o contratti, e conseguentemente di arginare fenomeni elusivi od evasivi. Essendo un istituto preventivo è il procedimento di interpello è precluso quando sia già intervenuto un atto ufficiale di accertamento o quando siano stati effettuati altri atti istruttori ed è esperibile solo prima che il contribuente abbia posto in essere il comportamento. La richiesta di parere relativa all’interpello speciale (antielusivo) come da legge 413/91 deve riguardare alcuni specifiche fattispecie individuate in maniere tassativa dal secondo comma dell’art. legge 413/91.
Questo interpello è da inoltrarsi alla direzione centrale dell’agenzia delle entrate e successivamente in caso di mancata risposta al comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.
Altro tipo di interpello è l’interpello ordinario previsto dallo statuto del contribuente (legge 212/2000 art.11), questo interpello viene esteso a tutte le materie fiscali, a condizione però, che l’istanza presentata dal contribuente sia circostanziata, riferita a casi concreti e personali relativa ad obiettive condizioni d’incertezza sulla corretta interpretazione della norma fiscale e che riguardi fattispecie diverse da quelle che possono essere oggetto dell’interpello ex art. 21 L. 413/91. Eccezione a questo ultimo principio è quella prevista dal quinto comma dell’art.167 del dpr 917/86 che consente la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui al medesimo articolo dettate per le imprese estere partecipate CFC attivando la procedura dell’interpello generale pur trattandosi di materia per la quale è previsto il ricorso all’interpello ex L. 413/91.
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni, in caso contrario il comportamento prospettato dal contribuente si intende accettato,ed è vietato irrogare sanzioni amministrative (per i casi in esame) nei confronti di coloro che non abbiano ricevute risposta alle proprie istanze.
La risposta fornita vincola l’attività degli uffici i quali non potranno emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita. La soluzione fornita comunque ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza. L’amministrazione finanziaria può anche rettificare una sua precedente risposta ma in questo caso l’eventuale recupero ad imposta avviene senza l’erogazione di sanzioni.
L’istanza può essere inoltrata dal contribuente mediante istanza da proporre al direttore regionale delle entrate.

Paesi black-list, si tratta di paesi che vengono considerati a fiscalita privilegiata in ragione di uno dei seguenti presupposti:
•    Livello di tassazione sensibilmente inferiore
•    Mancanza di un adeguato scambio di informazioni
•    Altri criteri equivalenti
L’art 110 comma 10 tuir prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tar imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in stati o territori  non appartenenti UE  aventi regime fiscale privilegiati. La disposizione del comma 10 si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in stati o territori non UE aventi regime fiscale privilegiati.
Il comma 11 consente la disapplicabilita’ della norma di sfavore a condizione pero che il contribuente italiano sia in grado di provare la sussistenza di una delle due circostanze esimenti (interpello disapplicativo :
•    Svolgimento prevalente da parte dell’impresa estera di un attivita’ commerciale effettiva
•    Rispondenza delle operazione , le quali devono aver avuto concreta attivazione a un effettivo interesse economico dell’impresa italiana.
Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati in dichiarazione dei redditi (esenzione 10%)

La disciplina denominata CFC (art. 167) consiste essenzialmente nella imputazione per trasparenza in capo ad un soggetto residente in italia di redditi prodotti da società estere localizzati in paesi a fiscalità privilegiata. I redditi quindi conseguiti da imprese società o enti residenti o localizzati in stati o territori con regime fiscale privilegiato sono imputati, in proporzione alla partecipazione, alle persone fisiche, (soggetti a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente), alle società di persone e alle persone giuridiche residenti in italia, anche non titolari di reddito d’impresa, che detengano direttamente o indirettamente una partecipazione agli utili non inferiore al 20% (10% se quotate).
I soggetti residenti tramite apposita istanza di interpello, possono ottenere la disapplicazione delle norme elusive (art. 165-167 comma 5 (o art168)DPR 917/1986). In particolare l’autore dell’interpello ha a disposizione due esimenti:
•    il fatto che l’impresa non residente svolga effettivamente un’attività commerciale, ai sensi dell’art 2195 come sua principale attività, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento di detta attività, e quindi il fatto che la localizzazione nel paradiso fiscale non è motivata da finalità elusive ma da effettive ragioni economiche.
•    Dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
Una ulteriore esimente si ha quando i redditi conseguiti dai soggetti esteri siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato e sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.
Trascorsi 120 giorni, secondo la regola del silenzio assenso la risposta si intende accolta. Ai sensi dell’art 5 DM 429/2001 l’istanza di interpello deve essere inoltrata alla agenzia delle entrate- direzione centrale normativa e contenzioso, per il tramite della direzione regionale competente per territorio.

In campo IRES il trattamento di esenzione fiscale del 95% è accordato anche agli utili distribuiti da soggetti esteri, ma a condizione che non si tratti di società ed enti commerciali residenti in stai o territori fiscalmente privilegiati, nel qual caso la tassazione grava sul 100% degli utili medesimi. L’unica esimente può essere fornita, in sede di interpello (nella forma dell’art 1 212/2000, interpello ordinario) con la dimostrazione che non vi è stata allocazione di redditi in stati o territori black-list.

Valore normale

Thursday, January 3rd, 2008

Riguardo al “valore normale” il comma 3 dell’art.9 del d.p.r. 917/1986 dispone che, salvo quanto stabilito per le quote, le obbligazioni, azioni, obbligazioni e titoli, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stesa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui e’ stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo piu’ prossimi.
In deroga  a quanto sopra:
•    per quanto riguarda i titoli negoziati nei mercati regolamentati, si prende come valore normale la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
•    per le azioni o quote di società’  non azionarie, e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societàsi fa riferimento in proporzione al valore del patrimonio netto  della societa’ o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti.
Il valore normale e’ spesso preso come valore di riferimento minimo a cui fare riferimento per valutazioni su di titoli, conferimenti, rimanenze, beni mobili e immobilizzazioni.
Riguardo alle cessioni immobiliari, e’ ora possibile l’accertamento riguardo il superiore ammontare di operazioni imponibili su beni immobili e relative pertinenze, accertando il valore normale del bene, invece del valore catastale indicato nel rogito.
In pratica l’indicazione nel rogito del valore catastale dell’immobili non costituisce piu’ una barriera contro l’attivita’ di accertamento dell’ufficio, che risulta possibile nelle varie imposte, (iva, imposte sui redditi, imposte indirette), sulla base del valore normale del bene ceduto laddove superiore al corrispettivo dichiarato (opera come presunzione legale relativa).
Ai fini IVA (per la quale sussisteva un prinicipio di “non rettificabilita” sulla base dei parametri previsti per l’imposta di registro), per gli uffici e’ ora possibile rettificare la dichiarazione annuale IVA quando il corrispettivo di cessione sia inferiore al valore normale del bene, il riferimento al valore normale del bene costituisce quindi prova certa diretta di infedelta’ della dichiarazione.
Anche riguardo alle imposte dirette, gli uffici possono rettificare direttamente il reddito d’impresa tenendo conto del valore normale dei beni immonili ceduti quando questo risulti superiore al corrispettivo dichiarato. (art. 39 d.p.r. 1973/600)
“per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedelta’ dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del tuir 1986/917.
Un’altra disposizione recita “ per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui … il valore normale non puo’ essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato” fermo restando per il contribuente la facolta’ di fornire la prova documentale che il maggior valore del mutuo e’ finalizzato ad opere di ristrutturazione o simili.
Ai fini invece delle imposte di registro e ipocatastali, il valore catastale costituisce ancora uno “scudo” all’accertamento per le cessioni di immobili realizzate con il sistema “prezzo-valore”, vale a dire quelle aventi ad oggetto fabbricati ad uso abitativo dove l’acquirente sia un privato che ha richiesto che la tassazione sul valore catastale e nel rogito risulti correttamente indicato il valore effettivo del cespite.
In pratica quindi i piu’ comuni atti soggetti a potenziale accertamento sulla base del valore normale sono (dal 01/01/2007):
•    Cessioni di immobili in cui la parte acquirente non sia persona fisica, o se persona fisica nei casi in cui non sia stata espressa la dichiarazione di volersi avvalere della regola del prezzo-valore
•    Cessioni di terreni e/o fabbricati non abitativi e loro pertinenze
•    Conferimenti in società’
Sono invece esclusi dalla norma e quindi continua ad applicarsi il criterio di accertamento basato sulla valutazione catastale dell’immobile:
•    Cessioni di immobili abitativi (e pertinenze) laddove la parte acquirente sia persona fisica
•    Atti che non costituiscono cessioni di immobili (atti aventi natura dichiarativa)
•    Trasferimenti a titolo gratuiti fra vivi e mortis causa
Recentemente sono state predisposte le disposizioni in materia di “individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati”. Criteri basati sui valori dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia del territorio, valori comunque integrati da altre informazioni in possesso dell’ufficio come:
•    Valore del mutuo per gli atti soggetti ad Iva
•    Prezzi effettivamente praticati tra i privati per la stessa zona nello stesso periodo
•    Altre prove certe (prezzi) emerse dalle risultanze di indagini finanziarie o prezzi emersi da offerte di vendita
Per gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale e’ determinato dalla media tra valore minimo e valore massimo espresso dall’osservatorio del mercato immobiliare. Gli immobili ristrutturati o ultimati da non piu’ di quattro anni invece devono sempre essere ammessia al calcolo desumendo uno “stato conservativo ottimo”

Analisi per margini - stato patrimoniale percentualizzato

Saturday, December 29th, 2007

Dopo alcuni anni ho deciso di abbandonare definitivamente lo sviluppo dello script php che generava la pagina in SVG (scalable vector graphic) con lo stato patrimoniale percentualizzato e l’analisi per margini (di struttura e patrimoniale, capitale circolante netto).

La tecnologia SVG aveva grossi vantaggi ed enormi possibilità, rappresentava un’alternativa abbastanza seria (open source) a flash, purtroppo pero’ in questi anni, lo sviluppo non è andato di pari passo con la diffusione, ed mentre sono fioriti diversi “generatori” di SVG, non ultimo l’illustrator della Adobe, non si è imposto dall’altro lato un buon “viewer”, soprattutto un viewer “universale” in grado di visualizzare correttamente “qualsiasi” SVG.

In particolare l’SVG che lo script andava a generare, era un file grafico vettoriale fatto “a mano” secondo le specifiche SVG del W3C , file onestamente perfettamente formato, ma visualizzabile correttamente solo dal SVG Viewer della Adobe, oltrettutto viewer non installato di default sui browser (un po’ come quicktime).

Quidi alla fine della storia ho deciso, per rendere utilizzabile il tutto, di cambiare lo script per l’utilizzo delle librerie grafiche di PHP (GD), ora lo script crea semplicemente un file .png, di 800×600, visualizzabile da qualsiasi pc e stampabile in qualsiasi modo. A breve sara’ possibile anche generare un file pdf con qualche informazione in piu’, L’indirizzo della pagina per l’inserimento dei dati, come aggregati delle poste di bilancio, e il seguente:

http://www.securitystudio.com/studio/struttura/struttura.php

Indagini Finanziarie

Thursday, December 27th, 2007

Alcuni recenti provvedimenti normativi fanno trasparire la volontà del legislatore di aatirbuire importanza sempre crescente  al monitoraggio dei rapporti finanziari, in particolare è possibile fare riferimento alla nuova anagrafe tributaria dei rapporti finanziari fra contribuenti ed istituti finanziari (banche, poste italiane, altri intermediari fin.), alla disciplina dell’antiriclaggio ed alla disciplina del monitoraggio dei c/c.
Riguardo all’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, la banca dati dell’archivio sarà usata ai fini di un’attività di selezione preventiva affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini coinvolgendo almeno tendenzialmente solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti con i contribuenti.
I dati dell’archivio riguardano:
•    Dati identificativi dei soggetti;
•    Elementi relativi a natura e tipologia del rapporto;
•    Data di apertura, modifica e chiusura.
Per ottenere dati e contenuti completi dei rapporti finanziari il fisco dovrà attivare un’indagine finanziaria vera e propria coinvolgendo direttamente gli intermediari, i quali al ricevimento della richiesta devono informare immediatamente il contribuente.
Recentemente le indagini finanziarie si sono allargate ai rapporti extra-conto, dove le operazioni fuori conto sono le operazioni allo sportello, ad esempio, la presentazione di assegni contro contanti o l’effettuazione di bonifici per cassa.
Riguardo alle indagini finanziarie comunque, l’agenzia delle entrate sottolinea che queste verranno realizzate solo in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero se permane un significativo divario tra il volume d’affari e i redditi accertati, e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività o della sua potenziale capacita reddituale (delle persone fisiche).
Le indagini si sono allargate anche alle società fiduciarie, ormai assimilate a banche e/o intermediari finanziari,  in quanto anche a loro può essere richiesta l’indicazione dei fiducianti, dati e notizie.
Operativamente tutti questi dati servono agli uffici per riscontrare direttamente se le movimentazioni, attive o passive, siano o meno coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto ad ispezione, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito e o della base imponibile iva, come anche con riguardo alle persone fisiche non risultino compatibili con la loro complessiva capacità contributiva. Nel caso in cui a tali movimentazioni gli organi di controllo non siano in grado di fornire immediata rilevanza, ai fini dell’accertamento, gli stessi hanno facoltà di interpellare preventivamente il contribuente. A questo punto e’ fondamentale la risposta del contribuente in quanto i dati acquisiti fino ad ora possono essere utilizzati dai verificatori, per le rettifiche di reddito, considerando come ricavo tutti gli accreditamenti non risultanti dalle scritture contabili, qualora lo stesso contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto in sede di dichiarazione del reddito ovvero che tali accrediti non hanno rilevanza a tale fine, per contro gli importi relativi ai prelevamenti sono considerati come ricavi qualora il contribuente non sia in grado di indicare il soggetto beneficiario di tali importi, al fine di consentire agli organi di controllo l’effettuazione dei riscontri del caso.
L’applicabilità di tale presunzione (ormai di fatto una presunzione legale relativa) e’ ormai estesa anche ai lavoratori autonomi, in particolare per i professionisti e’ stato introdotto il monitoraggio del flusso di denaro derivante dai compensi incassati, automaticamente quindi e’ stato sancito l’obbligo per tale categoria di “tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese”. Il conto è afferente all’attività ma non esclusivo anche se il professionista avrà tutto l’interesse a tenere ben distinto il conto utilizzato per l’attività da quello personale, in quanto in caso di uso promiscuo di un conto e nell’ipotesi di indagini finanziarie si potrebbe assistere ad un ribaltamento dell’onere della prova riguardo a prelevamenti/versamenti personali effettuati nel conto promiscuo, mentre nel caso di utilizzo di un conto “personale” le ragioni in contraddittorio del professionista sarebbero sicuramente rafforzate. Riguardo alla riscossione dei compensi, il limite odierno dei 500 euro (per pagamenti in contanti) scenderà al 1 luglio 2008 a 100 euro.
Le indagini finanziarie hanno una loro funzione anche nell’ambito dell’accertamento sintetico, in quanto questo tipo di indagini possono essere una valida fonte di informazioni e di elementi probatori sia nella individuazione degli indicatori di capacità di spesa sia nella definizione della spesa per incrementi patrimoniali.
E’ possibile completare il tema delle indagini finanziarie anche con la disciplina dell’antiriclaggio, disciplina che indirettamente si basa proprio sulla “memoria” degli intermediari finanziari. In particolare la disciplina dell’antiriciclaggio ha lo scopo di dirottare le transazioni di un certo rilievo verso intermediari abilitati dato che negli archivi da essi tenuti resta traccia dei soggetti che hanno posto in essere la transazione.
Precedentemente erano soggetti alla disciplina antiriciclaggio solo le banche e gli altri soggetti operanti in campo finanziario, ora invece sono sottoposti a tale normativa una vasta platea di professiosti (anche non iscritti ad albi)
In particolare la disciplina prevede che:
•    sono possibili versamenti trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in genere (anche in valuta) pari o inferiori a 12.500 euro.
•    se superiori a tale cifra invece non sono possibili tra privati, ma solo se una delle due parti e’ un intermediario abilitato
•    gli assegni bancari o postali superiori a 12.500 euro devono recare la clausola di non trasferibilità e la nominatività obbligatoria.
Riguardo ai professionisti, che svolgono attività in materia di contabilità e tributi, questi hanno l’obbligo di identificazione del cliente, registrazione e segnalazione di ogni operazione sospetta, e naturalmente di ogni infrazione, segnalazione da farsi  entro trenta giorni al ministero dell’economia e delle finanze. Il cliente và segnalato ogniqualvolta si instaura un rapporto d’affari , una prestazione occasionale al di fuori del rapporto d’affari di valore superiore ai 15.000 euro, o ogni volta che l’operazione è di valore indeterminato o indeterminabile (e naturalmente ogni volta vi è sospetto di riciclaggio o operazioni illecite). Il professionista dovrà anche tenere un “archivio unico informatico” o in alternativa un registro della clientela sempre ai fini dell’antiriclaggio nel quale conservare i dati identificativi dei clienti, le operazioni e i rapporti d’affari con il cliente.
Riguardo a transazioni “frazionate” queste anche se di importo inferiore a 12.500 euro vanno ugualmente segnalate se riferibili ad un’unica operazione, vanno segnalate anche eventuali transazioni multiple di importo inferiore ma non giustificate dall’attività svolta dall’impresa.
I professionisti coinvolti sono tutti quelli che professionalmente svolgono attività in materia di contabilità e tributi, operazioni di natura finanziaria o immobiliare, anche se non iscritti agli albi, restano fuori dagli obblighi di identificazione (ma non di segnalazione di operazione sospette) solo chi effettua esclusivamente per il cliente l’elaborazione della dichiarazione dei redditi e/o l’invio dell’F24 telematico.