Elusione: In base all’art 37 bis d.p.r. 600/1973 sono elusivi e inopponibili agli uffici gli atti fatti o negozi che si caratterizzano per:
• Assenza di valide ragioni economiche
• Intento di aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
• Indebita riduzione delle imposte dovute o indebiti rimborsi
I vantaggi fiscali conseguiti vengono quindi disconosciuti dall’amministrazione finanziaria attraverso l’applicazione delle imposte dovute in base alle disposizoni eluse al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento qualificato come elusivo. Il comportamento elusivo si realizza quando un soggetto evita di porre in essere la fattispecie propria di un dato risultato economico, e pone in essere una fattispecie equivalente, cui compete un trattamento fiscale piu’ favorevole.
Oltre all’art 37 vi sono norme di “ratio” antielusiva come le norme sulla thin capitalization, o sul transfer price (in base al quale all’interno di uno stesso gruppo, relativamente a scambi infragruppo si sottopone a tassazione il valore normale, non il prezzo pattuito)
Interpello: con questo istituto viene accordata al contribuente la possibilità di richiedere un parere preventivo all’amministrazione finanziaria sulla correttezza fiscale di un’operazione commerciale, quindi esso consente di individuare l’esatta natura economica di accordi o contratti, e conseguentemente di arginare fenomeni elusivi od evasivi. Essendo un istituto preventivo è il procedimento di interpello è precluso quando sia già intervenuto un atto ufficiale di accertamento o quando siano stati effettuati altri atti istruttori ed è esperibile solo prima che il contribuente abbia posto in essere il comportamento. La richiesta di parere relativa all’interpello speciale (antielusivo) come da legge 413/91 deve riguardare alcuni specifiche fattispecie individuate in maniere tassativa dal secondo comma dell’art. legge 413/91.
Questo interpello è da inoltrarsi alla direzione centrale dell’agenzia delle entrate e successivamente in caso di mancata risposta al comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.
Altro tipo di interpello è l’interpello ordinario previsto dallo statuto del contribuente (legge 212/2000 art.11), questo interpello viene esteso a tutte le materie fiscali, a condizione però, che l’istanza presentata dal contribuente sia circostanziata, riferita a casi concreti e personali relativa ad obiettive condizioni d’incertezza sulla corretta interpretazione della norma fiscale e che riguardi fattispecie diverse da quelle che possono essere oggetto dell’interpello ex art. 21 L. 413/91. Eccezione a questo ultimo principio è quella prevista dal quinto comma dell’art.167 del dpr 917/86 che consente la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui al medesimo articolo dettate per le imprese estere partecipate CFC attivando la procedura dell’interpello generale pur trattandosi di materia per la quale è previsto il ricorso all’interpello ex L. 413/91.
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni, in caso contrario il comportamento prospettato dal contribuente si intende accettato,ed è vietato irrogare sanzioni amministrative (per i casi in esame) nei confronti di coloro che non abbiano ricevute risposta alle proprie istanze.
La risposta fornita vincola l’attività degli uffici i quali non potranno emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita. La soluzione fornita comunque ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza. L’amministrazione finanziaria può anche rettificare una sua precedente risposta ma in questo caso l’eventuale recupero ad imposta avviene senza l’erogazione di sanzioni.
L’istanza può essere inoltrata dal contribuente mediante istanza da proporre al direttore regionale delle entrate.
Paesi black-list, si tratta di paesi che vengono considerati a fiscalita privilegiata in ragione di uno dei seguenti presupposti:
• Livello di tassazione sensibilmente inferiore
• Mancanza di un adeguato scambio di informazioni
• Altri criteri equivalenti
L’art 110 comma 10 tuir prevede che non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tar imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti UE aventi regime fiscale privilegiati. La disposizione del comma 10 si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in stati o territori non UE aventi regime fiscale privilegiati.
Il comma 11 consente la disapplicabilita’ della norma di sfavore a condizione pero che il contribuente italiano sia in grado di provare la sussistenza di una delle due circostanze esimenti (interpello disapplicativo :
• Svolgimento prevalente da parte dell’impresa estera di un attivita’ commerciale effettiva
• Rispondenza delle operazione , le quali devono aver avuto concreta attivazione a un effettivo interesse economico dell’impresa italiana.
Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati in dichiarazione dei redditi (esenzione 10%)
La disciplina denominata CFC (art. 167) consiste essenzialmente nella imputazione per trasparenza in capo ad un soggetto residente in italia di redditi prodotti da società estere localizzati in paesi a fiscalità privilegiata. I redditi quindi conseguiti da imprese società o enti residenti o localizzati in stati o territori con regime fiscale privilegiato sono imputati, in proporzione alla partecipazione, alle persone fisiche, (soggetti a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente), alle società di persone e alle persone giuridiche residenti in italia, anche non titolari di reddito d’impresa, che detengano direttamente o indirettamente una partecipazione agli utili non inferiore al 20% (10% se quotate).
I soggetti residenti tramite apposita istanza di interpello, possono ottenere la disapplicazione delle norme elusive (art. 165-167 comma 5 (o art168)DPR 917/1986). In particolare l’autore dell’interpello ha a disposizione due esimenti:
• il fatto che l’impresa non residente svolga effettivamente un’attività commerciale, ai sensi dell’art 2195 come sua principale attività, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento di detta attività, e quindi il fatto che la localizzazione nel paradiso fiscale non è motivata da finalità elusive ma da effettive ragioni economiche.
• Dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
Una ulteriore esimente si ha quando i redditi conseguiti dai soggetti esteri siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato e sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.
Trascorsi 120 giorni, secondo la regola del silenzio assenso la risposta si intende accolta. Ai sensi dell’art 5 DM 429/2001 l’istanza di interpello deve essere inoltrata alla agenzia delle entrate- direzione centrale normativa e contenzioso, per il tramite della direzione regionale competente per territorio.
In campo IRES il trattamento di esenzione fiscale del 95% è accordato anche agli utili distribuiti da soggetti esteri, ma a condizione che non si tratti di società ed enti commerciali residenti in stai o territori fiscalmente privilegiati, nel qual caso la tassazione grava sul 100% degli utili medesimi. L’unica esimente può essere fornita, in sede di interpello (nella forma dell’art 1 212/2000, interpello ordinario) con la dimostrazione che non vi è stata allocazione di redditi in stati o territori black-list.