Indagini Finanziarie
Alcuni recenti provvedimenti normativi fanno trasparire la volontà del legislatore di aatirbuire importanza sempre crescente al monitoraggio dei rapporti finanziari, in particolare è possibile fare riferimento alla nuova anagrafe tributaria dei rapporti finanziari fra contribuenti ed istituti finanziari (banche, poste italiane, altri intermediari fin.), alla disciplina dell’antiriclaggio ed alla disciplina del monitoraggio dei c/c.
Riguardo all’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, la banca dati dell’archivio sarà usata ai fini di un’attività di selezione preventiva affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini coinvolgendo almeno tendenzialmente solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti con i contribuenti.
I dati dell’archivio riguardano:
• Dati identificativi dei soggetti;
• Elementi relativi a natura e tipologia del rapporto;
• Data di apertura, modifica e chiusura.
Per ottenere dati e contenuti completi dei rapporti finanziari il fisco dovrà attivare un’indagine finanziaria vera e propria coinvolgendo direttamente gli intermediari, i quali al ricevimento della richiesta devono informare immediatamente il contribuente.
Recentemente le indagini finanziarie si sono allargate ai rapporti extra-conto, dove le operazioni fuori conto sono le operazioni allo sportello, ad esempio, la presentazione di assegni contro contanti o l’effettuazione di bonifici per cassa.
Riguardo alle indagini finanziarie comunque, l’agenzia delle entrate sottolinea che queste verranno realizzate solo in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero se permane un significativo divario tra il volume d’affari e i redditi accertati, e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività o della sua potenziale capacita reddituale (delle persone fisiche).
Le indagini si sono allargate anche alle società fiduciarie, ormai assimilate a banche e/o intermediari finanziari, in quanto anche a loro può essere richiesta l’indicazione dei fiducianti, dati e notizie.
Operativamente tutti questi dati servono agli uffici per riscontrare direttamente se le movimentazioni, attive o passive, siano o meno coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto ad ispezione, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito e o della base imponibile iva, come anche con riguardo alle persone fisiche non risultino compatibili con la loro complessiva capacità contributiva. Nel caso in cui a tali movimentazioni gli organi di controllo non siano in grado di fornire immediata rilevanza, ai fini dell’accertamento, gli stessi hanno facoltà di interpellare preventivamente il contribuente. A questo punto e’ fondamentale la risposta del contribuente in quanto i dati acquisiti fino ad ora possono essere utilizzati dai verificatori, per le rettifiche di reddito, considerando come ricavo tutti gli accreditamenti non risultanti dalle scritture contabili, qualora lo stesso contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto in sede di dichiarazione del reddito ovvero che tali accrediti non hanno rilevanza a tale fine, per contro gli importi relativi ai prelevamenti sono considerati come ricavi qualora il contribuente non sia in grado di indicare il soggetto beneficiario di tali importi, al fine di consentire agli organi di controllo l’effettuazione dei riscontri del caso.
L’applicabilità di tale presunzione (ormai di fatto una presunzione legale relativa) e’ ormai estesa anche ai lavoratori autonomi, in particolare per i professionisti e’ stato introdotto il monitoraggio del flusso di denaro derivante dai compensi incassati, automaticamente quindi e’ stato sancito l’obbligo per tale categoria di “tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese”. Il conto è afferente all’attività ma non esclusivo anche se il professionista avrà tutto l’interesse a tenere ben distinto il conto utilizzato per l’attività da quello personale, in quanto in caso di uso promiscuo di un conto e nell’ipotesi di indagini finanziarie si potrebbe assistere ad un ribaltamento dell’onere della prova riguardo a prelevamenti/versamenti personali effettuati nel conto promiscuo, mentre nel caso di utilizzo di un conto “personale” le ragioni in contraddittorio del professionista sarebbero sicuramente rafforzate. Riguardo alla riscossione dei compensi, il limite odierno dei 500 euro (per pagamenti in contanti) scenderà al 1 luglio 2008 a 100 euro.
Le indagini finanziarie hanno una loro funzione anche nell’ambito dell’accertamento sintetico, in quanto questo tipo di indagini possono essere una valida fonte di informazioni e di elementi probatori sia nella individuazione degli indicatori di capacità di spesa sia nella definizione della spesa per incrementi patrimoniali.
E’ possibile completare il tema delle indagini finanziarie anche con la disciplina dell’antiriclaggio, disciplina che indirettamente si basa proprio sulla “memoria” degli intermediari finanziari. In particolare la disciplina dell’antiriciclaggio ha lo scopo di dirottare le transazioni di un certo rilievo verso intermediari abilitati dato che negli archivi da essi tenuti resta traccia dei soggetti che hanno posto in essere la transazione.
Precedentemente erano soggetti alla disciplina antiriciclaggio solo le banche e gli altri soggetti operanti in campo finanziario, ora invece sono sottoposti a tale normativa una vasta platea di professiosti (anche non iscritti ad albi)
In particolare la disciplina prevede che:
• sono possibili versamenti trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in genere (anche in valuta) pari o inferiori a 12.500 euro.
• se superiori a tale cifra invece non sono possibili tra privati, ma solo se una delle due parti e’ un intermediario abilitato
• gli assegni bancari o postali superiori a 12.500 euro devono recare la clausola di non trasferibilità e la nominatività obbligatoria.
Riguardo ai professionisti, che svolgono attività in materia di contabilità e tributi, questi hanno l’obbligo di identificazione del cliente, registrazione e segnalazione di ogni operazione sospetta, e naturalmente di ogni infrazione, segnalazione da farsi entro trenta giorni al ministero dell’economia e delle finanze. Il cliente và segnalato ogniqualvolta si instaura un rapporto d’affari , una prestazione occasionale al di fuori del rapporto d’affari di valore superiore ai 15.000 euro, o ogni volta che l’operazione è di valore indeterminato o indeterminabile (e naturalmente ogni volta vi è sospetto di riciclaggio o operazioni illecite). Il professionista dovrà anche tenere un “archivio unico informatico” o in alternativa un registro della clientela sempre ai fini dell’antiriclaggio nel quale conservare i dati identificativi dei clienti, le operazioni e i rapporti d’affari con il cliente.
Riguardo a transazioni “frazionate” queste anche se di importo inferiore a 12.500 euro vanno ugualmente segnalate se riferibili ad un’unica operazione, vanno segnalate anche eventuali transazioni multiple di importo inferiore ma non giustificate dall’attività svolta dall’impresa.
I professionisti coinvolti sono tutti quelli che professionalmente svolgono attività in materia di contabilità e tributi, operazioni di natura finanziaria o immobiliare, anche se non iscritti agli albi, restano fuori dagli obblighi di identificazione (ma non di segnalazione di operazione sospette) solo chi effettua esclusivamente per il cliente l’elaborazione della dichiarazione dei redditi e/o l’invio dell’F24 telematico.