Archive for December, 2007

Analisi per margini - stato patrimoniale percentualizzato

Saturday, December 29th, 2007

Dopo alcuni anni ho deciso di abbandonare definitivamente lo sviluppo dello script php che generava la pagina in SVG (scalable vector graphic) con lo stato patrimoniale percentualizzato e l’analisi per margini (di struttura e patrimoniale, capitale circolante netto).

La tecnologia SVG aveva grossi vantaggi ed enormi possibilità, rappresentava un’alternativa abbastanza seria (open source) a flash, purtroppo pero’ in questi anni, lo sviluppo non è andato di pari passo con la diffusione, ed mentre sono fioriti diversi “generatori” di SVG, non ultimo l’illustrator della Adobe, non si è imposto dall’altro lato un buon “viewer”, soprattutto un viewer “universale” in grado di visualizzare correttamente “qualsiasi” SVG.

In particolare l’SVG che lo script andava a generare, era un file grafico vettoriale fatto “a mano” secondo le specifiche SVG del W3C , file onestamente perfettamente formato, ma visualizzabile correttamente solo dal SVG Viewer della Adobe, oltrettutto viewer non installato di default sui browser (un po’ come quicktime).

Quidi alla fine della storia ho deciso, per rendere utilizzabile il tutto, di cambiare lo script per l’utilizzo delle librerie grafiche di PHP (GD), ora lo script crea semplicemente un file .png, di 800×600, visualizzabile da qualsiasi pc e stampabile in qualsiasi modo. A breve sara’ possibile anche generare un file pdf con qualche informazione in piu’, L’indirizzo della pagina per l’inserimento dei dati, come aggregati delle poste di bilancio, e il seguente:

http://www.securitystudio.com/studio/struttura/struttura.php

Indagini Finanziarie

Thursday, December 27th, 2007

Alcuni recenti provvedimenti normativi fanno trasparire la volontà del legislatore di aatirbuire importanza sempre crescente  al monitoraggio dei rapporti finanziari, in particolare è possibile fare riferimento alla nuova anagrafe tributaria dei rapporti finanziari fra contribuenti ed istituti finanziari (banche, poste italiane, altri intermediari fin.), alla disciplina dell’antiriclaggio ed alla disciplina del monitoraggio dei c/c.
Riguardo all’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, la banca dati dell’archivio sarà usata ai fini di un’attività di selezione preventiva affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini coinvolgendo almeno tendenzialmente solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti con i contribuenti.
I dati dell’archivio riguardano:
•    Dati identificativi dei soggetti;
•    Elementi relativi a natura e tipologia del rapporto;
•    Data di apertura, modifica e chiusura.
Per ottenere dati e contenuti completi dei rapporti finanziari il fisco dovrà attivare un’indagine finanziaria vera e propria coinvolgendo direttamente gli intermediari, i quali al ricevimento della richiesta devono informare immediatamente il contribuente.
Recentemente le indagini finanziarie si sono allargate ai rapporti extra-conto, dove le operazioni fuori conto sono le operazioni allo sportello, ad esempio, la presentazione di assegni contro contanti o l’effettuazione di bonifici per cassa.
Riguardo alle indagini finanziarie comunque, l’agenzia delle entrate sottolinea che queste verranno realizzate solo in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero se permane un significativo divario tra il volume d’affari e i redditi accertati, e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività o della sua potenziale capacita reddituale (delle persone fisiche).
Le indagini si sono allargate anche alle società fiduciarie, ormai assimilate a banche e/o intermediari finanziari,  in quanto anche a loro può essere richiesta l’indicazione dei fiducianti, dati e notizie.
Operativamente tutti questi dati servono agli uffici per riscontrare direttamente se le movimentazioni, attive o passive, siano o meno coerenti con la contabilità del soggetto sottoposto ad ispezione, ovvero non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito e o della base imponibile iva, come anche con riguardo alle persone fisiche non risultino compatibili con la loro complessiva capacità contributiva. Nel caso in cui a tali movimentazioni gli organi di controllo non siano in grado di fornire immediata rilevanza, ai fini dell’accertamento, gli stessi hanno facoltà di interpellare preventivamente il contribuente. A questo punto e’ fondamentale la risposta del contribuente in quanto i dati acquisiti fino ad ora possono essere utilizzati dai verificatori, per le rettifiche di reddito, considerando come ricavo tutti gli accreditamenti non risultanti dalle scritture contabili, qualora lo stesso contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto in sede di dichiarazione del reddito ovvero che tali accrediti non hanno rilevanza a tale fine, per contro gli importi relativi ai prelevamenti sono considerati come ricavi qualora il contribuente non sia in grado di indicare il soggetto beneficiario di tali importi, al fine di consentire agli organi di controllo l’effettuazione dei riscontri del caso.
L’applicabilità di tale presunzione (ormai di fatto una presunzione legale relativa) e’ ormai estesa anche ai lavoratori autonomi, in particolare per i professionisti e’ stato introdotto il monitoraggio del flusso di denaro derivante dai compensi incassati, automaticamente quindi e’ stato sancito l’obbligo per tale categoria di “tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese”. Il conto è afferente all’attività ma non esclusivo anche se il professionista avrà tutto l’interesse a tenere ben distinto il conto utilizzato per l’attività da quello personale, in quanto in caso di uso promiscuo di un conto e nell’ipotesi di indagini finanziarie si potrebbe assistere ad un ribaltamento dell’onere della prova riguardo a prelevamenti/versamenti personali effettuati nel conto promiscuo, mentre nel caso di utilizzo di un conto “personale” le ragioni in contraddittorio del professionista sarebbero sicuramente rafforzate. Riguardo alla riscossione dei compensi, il limite odierno dei 500 euro (per pagamenti in contanti) scenderà al 1 luglio 2008 a 100 euro.
Le indagini finanziarie hanno una loro funzione anche nell’ambito dell’accertamento sintetico, in quanto questo tipo di indagini possono essere una valida fonte di informazioni e di elementi probatori sia nella individuazione degli indicatori di capacità di spesa sia nella definizione della spesa per incrementi patrimoniali.
E’ possibile completare il tema delle indagini finanziarie anche con la disciplina dell’antiriclaggio, disciplina che indirettamente si basa proprio sulla “memoria” degli intermediari finanziari. In particolare la disciplina dell’antiriciclaggio ha lo scopo di dirottare le transazioni di un certo rilievo verso intermediari abilitati dato che negli archivi da essi tenuti resta traccia dei soggetti che hanno posto in essere la transazione.
Precedentemente erano soggetti alla disciplina antiriciclaggio solo le banche e gli altri soggetti operanti in campo finanziario, ora invece sono sottoposti a tale normativa una vasta platea di professiosti (anche non iscritti ad albi)
In particolare la disciplina prevede che:
•    sono possibili versamenti trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in genere (anche in valuta) pari o inferiori a 12.500 euro.
•    se superiori a tale cifra invece non sono possibili tra privati, ma solo se una delle due parti e’ un intermediario abilitato
•    gli assegni bancari o postali superiori a 12.500 euro devono recare la clausola di non trasferibilità e la nominatività obbligatoria.
Riguardo ai professionisti, che svolgono attività in materia di contabilità e tributi, questi hanno l’obbligo di identificazione del cliente, registrazione e segnalazione di ogni operazione sospetta, e naturalmente di ogni infrazione, segnalazione da farsi  entro trenta giorni al ministero dell’economia e delle finanze. Il cliente và segnalato ogniqualvolta si instaura un rapporto d’affari , una prestazione occasionale al di fuori del rapporto d’affari di valore superiore ai 15.000 euro, o ogni volta che l’operazione è di valore indeterminato o indeterminabile (e naturalmente ogni volta vi è sospetto di riciclaggio o operazioni illecite). Il professionista dovrà anche tenere un “archivio unico informatico” o in alternativa un registro della clientela sempre ai fini dell’antiriclaggio nel quale conservare i dati identificativi dei clienti, le operazioni e i rapporti d’affari con il cliente.
Riguardo a transazioni “frazionate” queste anche se di importo inferiore a 12.500 euro vanno ugualmente segnalate se riferibili ad un’unica operazione, vanno segnalate anche eventuali transazioni multiple di importo inferiore ma non giustificate dall’attività svolta dall’impresa.
I professionisti coinvolti sono tutti quelli che professionalmente svolgono attività in materia di contabilità e tributi, operazioni di natura finanziaria o immobiliare, anche se non iscritti agli albi, restano fuori dagli obblighi di identificazione (ma non di segnalazione di operazione sospette) solo chi effettua esclusivamente per il cliente l’elaborazione della dichiarazione dei redditi e/o l’invio dell’F24 telematico.

Accertamento sintetico

Monday, December 24th, 2007

D.P.R. 600/1973 art.38.
L’accertamento analitico ricostruisce l’imponibile considerando le singole componenti, in particolare per le persone fisiche vengono ricostruite analiticamente le singole categorie reddituali. Riguardo invece ai redditi d’impresa, con l’accertamento analitico si va’ a rettificare le singole componenti (positive o negative) del reddito, questo considerando la contabilita’ nel suo complesso attendibile.
Di accertamento sintetico si parla invece a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre l’accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a determinate categorie (si parte da fonti reddituali), l’accertamento con l’accertamento sintetico si ottiene direttamente la misura del reddito complessivo (si parte da elementi o fatti economici diversi dalle fonti di reddito, spese, consumi, investimenti…). Riguardo all’accertamento sintetico:
•    L’ufficio puo’ procedere  all’accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di fatto certi… in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze (ad esempio fatti indice (redditometro) e/o spesa per incrementi patrimoniali)
•    Tale tipo di accertamento puo’ essere adottato come conseguenza della mancata collaborazione del contribuente;
•    Tale accertamento e’ ammesso solo quando  il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato;
In teoria quindi l’agenzia dovrebbe ricorrere alla determinazione sintetica del reddito del contribuente solo dopo aver preventivamente determinato in via analitica il reddito del contribuente, in pratica il metodo sintetico ha/aveva “natura di metodo integrativo-sostitutivo subordinato alla inadeguatezza di quello analitico”, dovendosi ricorrere al metodo sintetico solo quando la determinazione analitica del reddito risultasse insufficiente ad esprimere la reale capacita’ contributiva del contribuente.
Il risultato dell’accertamento sintetico e’ la determinazione del reddito complessivo netto, quindi da questo non sono deducibili gli oneri che sono invece deducibili dal reddito complessivo determinato in via analitica.
Nell’accertamento analitico contabile, del reddito d’impresa vengono rettificate le singole componenti di reddito, puo’ scaturire dal confronto tra dichiarazione, bilancio e scritture contabili, dall’esame della documentazione su cui si basa la contabilita’ e da circostanze estranee alla contabilita’ o alla sfera dell’impresa (controllo incrociato di dati).
Accertamento analitico “puro” deduce la incompletezza, falsita’ o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione in modo “certo e diretto” da una delle risultanze probatorie acquisite dagli uffici attraverso verbali, questionari, o attraverso l’esame dei documenti presentati dal contribuente.
L’accertamento analitico-induttivo invece e’ quello che rettifica la dichiarazione sulla base di presunzioni, anche semplici, purche’ queste siano “gravi precise e concordanti”,  oppure sulla  base “dell’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita’ svolta”. Resta in dubbio la validita’ presuntiva degli studi di settore.
Nel caso la contabilita’ nel suo genere non sia ritenuta attendibile, e quindi sia inutile rettificare/integrare la contabilita’ posta per posta, si ricorre all’accertamento induttivo extracontabile. Questo metodo puo’ essere adottato nei seguenti casi:
•    Reddito d’impresa non indicato in dichiarazione
•    Rifiuto di presentare le scritture contabili, o non tenuta delle stesse
•    Presenza nella contabilita’ di omissioni, false o inesatte indicazioni, irregolarita’ formali, cosi’ gravi, numerose, e ripetute da rendere nel complesso la contabilita’ inattendibile
In questi casi l’ufficio puo’ avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravita’ precisione e concordanza, prescindere in parte o in tutto dalle risultanze contabili e avvalersi di” dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”.
E’ possibile suddividere le presunzioni in presunzioni semplici e presunzioni legali, in particolare in campo tributario (come sottolineato dalla corte costituzionale) possono esservi solo presunzioni legali relative, non assolute. Mentre nel caso delle presunzioni semplici compete all’ufficio l’onere di dimostrare che i fatti posti a base della rettifica hanno i caratteri di gravità precisione e concordanza, nelle presunzioni legali relative è il contribuente che ha l’onere di fornire la prova contraria rispetto a quanto presunto dall’amministrazione finanziaria. Recentemente le presunzioni legali relative sono giunte agli onori della cronaca grazie al loro ampio utilizzo da parte dell’amministrazione finanziaria, in particolare nelle indagini finanziarie, negli studi di settore e nei trasferimenti immobiliari (utilizzo del valore normale). In particolare il considerare il risultato dello studio di settore una presunzione relativa comporta l’assoggettamento del contribuente ad accertamento e l’onere sullo stesso di provare che lo studio di settore non sta indicando un risultato corretto. Al contrario secondo le piu’ recenti interpretazioni, gli studi di settore dovrebbero essere considerati come presunzioni semplici, quindi potenzialmente carenti perlomeno del requisito della gravità, e quindi utilizzabili dall’amministrazione finanziaria solo come supporto di ulteriori indagini e/o analisi.
Operativamente quindi la presunzione su cui si basa GERICO, data dal disallineamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dal software dell’agenzia, potrebbe mancare del requisito della gravità, requisito da ricercare nelle “gravi” incongruenze tra i due valori, ricerca, e quindi onere, che resta a carico dell’agenzia che si trova quindi “costretta” ad analizzare caso per caso le singole incongruenze.