Reddito di Terreni: Sono quelli derivanti da terreni situati nel territorio dello stato italiano iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita (i terreni all’estero generano redditi diversi). Il reddito dominicale è la parte del reddito fondiario che remunera’ la proprieta’ (i soggetti passivi sono i titolari di un diritto reale). Il reddito agrario invece e la parte di reddito fondiario attribuita all’esercizio dell’attivita’ agricola, tale reddito si considera inesistente sia per la mancata coltivazione sia per la perdita da eventi naturali.
Reddito di Fabbricati: Il reddito dei fabbricati è il reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite per ciascuna categoria catastale e classe. Non costituisce reddito da fabbricati quello relativo a:
- fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola nuda proprieta’ o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione
- Immobili strumentali per utilizzo o per natura e immobili adibiti esclusivamente all’esercizio di arti e professioni.
- I fabbricati situati all’estero producono redditi diversi
I soggetti passivi sono i titolari di proprieta’ usufrutto o altro diritto reale, nel caso di contitolarita‘ ogni contitolare deve dichiarare la sua quota e attribuirsi il reddito in proporzione ai giorni di possesso. Riguardo agli immobili utilizzati esclusivamente per attivita’ professionale o artistica il reddito catastale non deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, in caso di utilizzo promiscuo invece va indicato in dichiarazione il reddito catastale (quadro dei fabbricati), e portato in deduzione per il 50% nel quadro relativo al reddito da lavoro autonomo. Riguardo agli immobili di proprieta’ delle imprese, gli immobili strumentali sia per natura che per destinazione sono assoggettati ad imposta per il reddito effettivamente prodotto e possono essere ammortizzati. Gli immobili di proprieta’ dell’impresa ma non strumentalie non destinati alla vendita concorrono ai formare il reddito sulla base delle risultanze catastali ma senza deduzione di spese o altri elementi negativi. Per gli immobili di questo tipo concessi in locazione ad aziende spetta una deduzione pari al minore tra il 15% del canone e l’importo delle spese di ordinaria manutenzione sostenute e rimaste a carico. Per gli immobili ad uso promiscuo è deducibile il 50% della rendita catastale se non si possiede altro immobile esclusivamente strumentale.
Il reddito delle abitazione secondarie o a disposizione subisce una maggiorazione della rendita catastale di un terzo. Questo non accade per:
- abitazioni locate
- abitazione date in uso gratuito ad un familiare che vi abbia residenza anagrafica
- abitazioni sfitte, anche se destinate alla locazione, per cause indipendenti dalla volonta’ del possessore.
Fabbricati locati: se il canone contrattuale, ridotto forfettariamente del 15% è superiore alla rendita catastale, il reddito è pari al canone ridotto del 15%. Per i comuni ad alta intensita’ abitativa, il reddito derivante dalle abitazioni locate con contratti assistiti viene ulteriormente ridotto del 30%. Sono eclusi da questa riduzione i contratti stipulati liberamente (no accordi tipo), quelli destinati a soddisfarre esigenze di natura transitoria (studenti universitari a parte) e quelli stipulati con “accordi tipo” ma relativi ad immobili di lusso, ville, castelli o palazzi.
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