Archive for July, 2007

Redditi diversi

Monday, July 23rd, 2007

I redditi diversi sono tassativamente elencati, seguono il criterio di cassa, e sono tassati previa deduzione di evntuali spese e minusvalenze.

Sono redditi diversi se conseguiti ne’ nell’esercizio di arti o professione, ne’ nell’esercizio di impresa i seguenti redditi:

  1. Plusvalenze da lottizzazione terreni, plusvalenza da cessione a titolo oneroso di immobili detenuti da piu’ di cinque anni, redditi di natura fondiara non determinabili catastalmente, redditi da immobili all’estero;
  2. Plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, azioni.
  3. Vincite di lotterie o concorsi a premio
  4. Redditi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti
  5. Attivita’ sportive dilettantistiche
  6. Altre attivita’ minori

Redditi da Capitale

Thursday, July 19th, 2007

Sono costituiti dai proventi dell’impiego di capitale e principalmente sono:

  • interessi e proventi derivanti da depositi, conti correnti e mutui
  • interessi e proventi da obbligazioni e titoli similari
  • le rendite perpetue
  • i compensi per fidejussioni o altre garanzie
  • Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa’ soggette a IRES
  • redditi da associazioni in partecipazione
  • utili da gestioni patrimoni
  • i redditi compresi nei capitali corrisposti in pendenza dei contratti di assicurazione sulla vita
  • i redditi imputati al beneficiario di trust

Mentre non sono considerati redditi di capitale:

  • Sono attirati in altra categoria di reddito i redditi di capitale percepiti da imprese
  • La partecipazione agli utili nel caso di associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro costituiscono redditi di lavoro autonomo
  • gli interessi di dilazione e di mora appartengono alla stessa categoria di redditi che li hanno generati.

Distribuzione di fondi o riserve ai soci: non costituisce reddito di capitale la distribuzione di riserve o fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, versamenti a f.do perduto o in conto capitale, saldi di rivalutazione esenti e riserve di utili derivanti dalla trasformazione da soc. di persone a soc. di capitali

Aumento di Capitale gratuito: Le azioni o quote ricevute gratuitamente a seguito di aumento del capitale sociale attraverso di riserve o altri fondi a capitale, non costituisce mai reddito per i percepienti.

Diminuzione di capitale sociale (sempre soggetti IRES): La riduzione di capitale sociale esuberante successiva al passaggio a capitale di fondi e riserve costituisce reddito nella misura in cui è effettuata con riserve e fondi diversi dai fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, versamenti a f.do perduto o in conto capitale, saldi di rivalutazione esenti e riserve di utili derivanti dalla trasformazione da soc. di persone a soc. di capitali.

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Redditi da terreni e fabbricati

Wednesday, July 18th, 2007

Reddito di Terreni: Sono quelli derivanti da terreni situati nel territorio dello stato italiano iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita (i terreni all’estero generano redditi diversi). Il reddito dominicale è la parte del reddito fondiario che remunera’ la proprieta’ (i soggetti passivi sono i titolari di un diritto reale). Il reddito agrario invece e la parte di reddito fondiario attribuita all’esercizio dell’attivita’ agricola, tale reddito si considera inesistente sia per la mancata coltivazione sia per la perdita da eventi naturali.

Reddito di Fabbricati: Il reddito dei fabbricati è il reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite per ciascuna categoria catastale e classe. Non costituisce reddito da fabbricati quello relativo a:

  • fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola nuda proprieta’ o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione
  • Immobili strumentali per utilizzo o per natura e immobili adibiti esclusivamente all’esercizio di arti e professioni.
  • I fabbricati situati all’estero producono redditi diversi

I soggetti passivi sono i titolari di proprieta’ usufrutto o altro diritto reale, nel caso di contitolarita‘ ogni contitolare deve dichiarare la sua quota e attribuirsi il reddito in proporzione ai giorni di possesso. Riguardo agli immobili utilizzati esclusivamente per attivita’ professionale o artistica il reddito catastale non deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, in caso di utilizzo promiscuo invece va indicato in dichiarazione il reddito catastale (quadro dei fabbricati), e portato in deduzione per il 50% nel quadro relativo al reddito da lavoro autonomo. Riguardo agli immobili di proprieta’ delle imprese, gli immobili strumentali sia per natura che per destinazione sono assoggettati ad imposta per il reddito effettivamente prodotto e possono essere ammortizzati. Gli immobili di proprieta’ dell’impresa ma non strumentalie non destinati alla vendita concorrono ai formare il reddito sulla base delle risultanze catastali ma senza deduzione di spese o altri elementi negativi. Per gli immobili di questo tipo concessi in locazione ad aziende spetta una deduzione pari al minore tra il 15% del canone e l’importo delle spese di ordinaria manutenzione sostenute e rimaste a carico. Per gli immobili ad uso promiscuo è deducibile il 50% della rendita catastale se non si possiede altro immobile esclusivamente strumentale.

Il reddito delle abitazione secondarie o a disposizione subisce una maggiorazione della rendita catastale di un terzo. Questo non accade per:

  1. abitazioni locate
  2. abitazione date in uso gratuito ad un familiare che vi abbia residenza anagrafica
  3. abitazioni sfitte, anche se destinate alla locazione, per cause indipendenti dalla volonta’ del possessore.

Fabbricati locati: se il canone contrattuale, ridotto forfettariamente del 15% è superiore alla rendita catastale, il reddito è pari al canone ridotto del 15%. Per i comuni ad alta intensita’ abitativa, il reddito derivante dalle abitazioni locate con contratti assistiti viene ulteriormente ridotto del 30%. Sono eclusi da questa riduzione i contratti stipulati liberamente (no accordi tipo), quelli destinati a soddisfarre esigenze di natura transitoria (studenti universitari a parte) e quelli stipulati con “accordi tipo” ma relativi ad immobili di lusso, ville, castelli o palazzi.

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Ravvedimento operoso

Monday, July 16th, 2007

Alcuni tributi, i principali, possono essere regolarizzati con sanzioni ed interessi in misura ridotta:

  • Imposte dovuto a titolo di acconto o saldo sulla base della dichiarazione dei redditi (no IRAP)
  • ritenute alla fonte del sostituto d’imposta
  • IVA
  • imposta di registro
  • imposta ipotecaria
  • imposta catastale

In particolare la sanzione del 30% viene ridotta al:

  • 3,75% se si provvede a regolarizzare entro 30 gg
  • 6% se si provvede a regolarizzare oltre i 30gg ma entro un anno dalla violazione

Gli interessi invece vengono calcolati, relativamente ai giorni di ritardo, con un tasso del 2,5% indipententemente dai giorni di ritardo (maggiore o minore di 30gg). La regolarizzazione va’ effettuata in F24 (o in F23 a seconda del tributo) imputando gli interessi allo stesso codice tributo del tributo da sanare, e la sanzione ad un particolare codice tributo (vedi tabella).

Elusione fiscale

Monday, July 16th, 2007

In base all’art. 37 bis 600/1973, sono inopponibili agli uffici gli atti fatti o negozi che si caratterizzano per:

  • assenza di valide ragioni economiche
  • intento di aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
  • indebita riduzione delle imposte dovute a indebiti rimborsi

I vantaggi fiscali conseguiti vengono disconosciuti dall’amministrazione finanziaria attraverso l’applicazione delle imposte dovute in base alle disposizioni eluse al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento qualificato come elusivo.

Il contribuente ha comunque la facoltà di richiedere la disapplicazione delle norme antielusive previste dall’ordinamento qualora dimostri che i vantaggi ottenuti mediante il suo comportamento non implicano effetti elusivi (istanza proposta al direttore regionale delle entrate). I paesi Black-list sono stati che vengono considerati a fiscalità privilegiata in ragione di uno dei seguenti presupposti:

  • livello di tassazione sensibilmente inferiore
  • mancanza di un adeguato scambio di informazioni
  • altri criteri equivalenti

L’art. 110 comma 10 TUIR prevede che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivati da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti alla UE aventi regimi fiscali privielgiati. La disposizione di cui sopra si applica anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei paesi black-list.

Il comma 11 invece consente la disapplicazione della norma di sfavore a condizinoe pero’ che il contribuente italiano sia in grado di provare la sussistenza di una delle seguenti circostanze esimenti:

  • svolgimento prevalente da parte dell’impresa estera di un’attività commerciale effettiva
  • rispondenza delle operazioni. le quali devono avere concreta attuazione e un effettivo interesse economico da parte dell’impresa italiana

L’art 167 TUIR prevede (CFC Controlled Foreign Companies), che per contrastare pratiche elusive attuate mediante partecipazioni in società con sedi in paesi a fiscalità privilegiata, il reddito di quest’ultima, venga imputato per trasparenza al soggetto italiano partecipante.

Altre risorse per il lavoro (cerco e offro)

Friday, July 13th, 2007

Piccolo aggiornamento dell’elenco gia’ pubblicato su un precedente post.

Consiglio anche i siti della provincia, della regione, delle universita’ …

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Thursday, July 12th, 2007

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