Archive for March, 2007

Istanza di rimborso IVA autovetture

Wednesday, March 21st, 2007

Il 16 aprile 2007 scade il termine per recuperare l’iva relativa all’acquisto e alle spese di impiego degli automezzi, esposta sulle fatture emesse nel periodo dal 1/1/2003 al 13/9/2006. Il termine di metà aprile pero’ è solo per coloro che intendono presentare l’istanza senza prova di inerenza utilizzando le percentuali forfettarie.

Occorre valutare se effettuare la compilazione dell’istanza in quanto:

  • l’istanza non da’ garanzia sul rimborso dell’imposta non detratta, non ci sono garanzie nè sul come nè sul quando
  • per compilare l’istanza occorre ricalcolare le imposte (irpef irap) in quanto l’imposta non detratta negli anni passati è stata imputata a costo incidendo negativamente sul reddito imponibile (riducendolo), con l’istanza occorre determinare questa minore imposta pagata e versarla all’agenzia. Puo’ essere un procedimento molto complesso ed in ogni caso ne riduce la convenienza, gia’ di per se’ limitata solo al 40% dell’IVA
  • Per gli automezzi acquistati per cui si fa istanza di rimborso dell’IVA occorrera al momento della vendita computare al 100% l’IVA, quindi recupero il 40% d’IVA ma ne dovro’ versare al momento della vendita il 100% (??). Questa contraddizione puo’ comunque essere “conveniente” considerando che il valore dell’automezzo al momento della vendita potrebbe essere irrisorio. Ne deriva che ogni qual volta che l’imponibile di vendita supera la soglia di un terzo dell’imponibile di acquisto, la presentazione dell’istanza non ha senso.
  • A tutti questi intoppi bisogna anche aggiungere la parcella del professionista che presterà assistenza per la redazione della (complicata) istanza.

Il modello di istanza inoltre prevede l’indicazione separata dei dati per l’acquisto delle auto, le spese per carburanti, per manutenzioni e altre spese, occorre anche contare il numero dei documenti dai quali scaturisce il calcolo. Considerando invece il ricalcolo delle imposte, in pratica occorre rideterminare la dichiarazione dei redditi per tutti gli esercizi in esame, mettere in gioco i minori ammortamenti, le minori deduzioni, eventualmente ricalcolare il plafond delle spese di manutenzione deducibili nel perido di imposta, ricalcolare l’irap,…
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Studi di settore 2007 - nuovi indicatori

Tuesday, March 20th, 2007

Gli studi di settore come tutti sanno sono degli strumenti indiretti di definizione delle basi imponibili, strumenti che mediante elaborazioni statistico-matematiche consentono di individuare i “ricavi presunti“. Se il contribuente risulta non congruo ai ricavi presunti anche per un solo anno è passibile di accertamento.

Dal 1 gennaio 2007 maggiore sicurezza per i contribuenti congrui, il fisco non potrà compiere accertamenti di tipo analitico induttivo, (basate su presunzioni semplici, quindi munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), nei confronti dei contribuenti congrui quando le attività non dichiarate (per un massimo di 50.000 euro) siano pari o inferiori al 40% dei ricavi/compensi dichiarati. Rimangono pero’ aperti gli accertamenti di tipo analitico e induttivo puro. La copertura non opera neanche in caso di finta congruità, cioè quando il contribuente falsa i dati (sanzione del 10%). Nel caso i dati riportati non siano comunque corretti , senza infedele dichiarazione, troverà applicazione la sanzione da euro 258 a euro 2065.
Con la Finanziaria 2007 sono stati introdotti nuovi indicatori applicati in via transitoria, “indicatori di normalità economica” idonei, secondo l’agenzia, alla individuazione dei ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio.
Per i contribuenti cui non si rendono applicabili gli studi di settore vengono applicati altri indicatori di normalità economica (diversi dai predenti) idonei a rilevare i rapporti di lavoro irregolare.
Riguardo invece il primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività sono stati sviluppati specifici indicatori di coerenza volti all’individuazione dei requisiti minimi di continuazione dell’attività.

Sembra da quanto rilasciato dell’agenzia delle entrate che sia gli indici di coerenza che quelli di normalità economica debbano rientrare direttamente nell’algoritmo di calcolo di GERIKO diventando parte integrante del calocolo di congruità.

Dall’art 62-sexies, D.L. 331/1993 si deduce che i risultati (di incongruenza) degli studi di settore valgano come presunzione semplice. Spesso nella pratica quotidiana si osservano accertamenti basati “esclusivamente” sugli studi di settore, come se l’incongruenza a questi fosse una presunzione legale.

Presunzioni: procedimenti logici che da fatti noti fa derivare la prova di fatti ignoti

  • legali: in questo caso è la legge stessa a ritenere che determinati fatti siano idonei a provare l’esistenza di un fatto ignoto
    • relative: le presunzioni legali relative ammettono la prova contraria
    • assolute: le presunzioni legali assolute invece non ammettono la prova contraria
  • semplici le presunzioni semplici vanno distinte e valutate per verificarne l’attendibilità. In particolare se ci sono elementi (requisiti) di gravità, precisione, concordanza queste vengono ammesse come prova del fatto.

Agevolazioni per la ristrutturazione di immobili 2006

Monday, March 19th, 2007

Per l’anno 2006 le spese per interventi di recupero di immobili sono:

  • interventi di manutenzione straordinaria su immobili, anche rurali
  • interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali
  • interventi di restauro e risanamento conservativo
  • altre spese di ristrutturazione (risparmio energetico, sicurezza antisismica e sicurezza statica)

Puo’ usufruire del disposto agevolativo chiunque possiede l’immobile sulla base di un titolo idoneo (proprietà o altri diritti reali, comodato o locazione), ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente purche abbia sostenuto le spese ed abbia quindi anche lui bonifici e fatture a lui intestate. Per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale. Possono usufruire della detrazione (con modalità particolari) anche gli acquirenti di box auto o posti auto pertinenziali già realizzati.
La detrazione d’imposta a cui si ha diritto è pari a:

  1. al 41% per le spese sostenute dal 1998 al 1999
  2. al 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005
  3. al 36% per le spese sostenute nel 2006 prima del 1 gennaio e dopo il 1 ottobre (IVA 10%)
  4. al 41% per le spese sostenute nel 2006 dal 1 gennaio al 30 settembre (IVA 20%)
  5. al 36% per tutto il 2007 (IVA 10%)

Sembra scontato fare riferimento alla data del bonifico (che deve riportare i dati del contribuente) anche se recentemente un articolo del sole24ore (giovedi’ 15 marzo”Bonus 36% decide la fattura”), indicava come documento comprovante la data la fattura.

La spesa su cui applicare la percentuale di detrazione per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 non puo’ superare euro 48.000. Questo limite compete per singola persona fisica, ad ogni singola unità immobilare e compete separatamente per ciascun periodo di imposta. Per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006 il limite va’ riferito solo alla singola unità immobilar, andandosi cosi’ a “spalmare” su tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione. Nel caso gli interventi si prolunghino per piu’ anni per il controllo relativamente al limite suddetto occorre far riferimento a tutti gli anni, pertanto relativamente alle spese per interventi sostenute nel 2006 si avrà diritto alla detrazione nella dichiarazione 2007 solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000. La detrazione deve essere ripartita in 10 anni, tranne nel caso di contribuenti di eta’ superiore ai 75 anni titolari di diritti reali sull’immobile. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette sclusivamente all’erede che conserva la detenzione diretta e materiale del bene.

Principali adempimenti:

  • Prima dell’inizio dei lavori inviare comunicazione al centro operativo di pescara, allegando:
    • abilitazioni amministrative (DIA per le manutenzioni straordinarie, concessione edilizia per le ristrutturazioni, nulla per le manutenzioni ordinarie)
    • fotocopia della domanda di accatastamento se l’immobile non è censito al catasto
    • fotocopia delle ricevute di pagamento ICI se il contribuente è lo stesso soggetto tenuto a pagare l’ICI dell’immobile
    • fotocopia della delibera condominiale nel caso dei condomini
    • nel caso il contribuente non sia il proprietario dell’immobile (locazione o comodato) occorre anche la dichiarazione di consenso del proprietario
  • Comunicazione all’azienda sanitaria locale (ASL) mediante raccomandata AR con le seguenti informazioni:
    • ubicazione dei lavori da effettuare e dati del committente
    • natura delle opere
    • data inizio lavori e impresa esecutrice
    • assunzione di responsabilità da parte dell’impresa esecutrice, di essere in regola con tutti gli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione.
  • Il regolamento di attuazione stabilisce che per poter fruire della detrazionee necessario che le spese siano pagate solo mediante bonifico bancario, nel quale indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, (o dei benificiari), la partita IVA dell’impresa esecutrice. Le fatture e/o le ricevute fiscali devono riportare l’intestazione e il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione.
  • Indicazione nella fattura emessa dall’impresa esecutrice dei lavori del costo della manodopera.

Riqualificazione energetica degli edifici

Monday, March 19th, 2007

Fino al 31/12/2007 è possibile usufruire delle disposizioni della Finanziaria 2007 relativamente agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Interventi quindi che riguardano essenzialmente:

  • Interventi di coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, detrazione del 55% della spesa fino ad un valore di 60.000 euro da ripartire in 3 anni
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, detrazione del 55% della spesa fino ad un valore di 60.000 euro da ripartire in 3 anni
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), (detrazione del 55% della spesa fino ad un valore di 30.000 euro da ripartire in 3 anni)

Questi interventi devono avere come risultato un abbassamento (calcolato secondo apposite tabelle) del consumo energetico, risultato asseverato da un tecnico abilitato (asseverazione richiesta). Per chi intende effettuare tali interventi occorre:

  • l’asseverazione del tecnico abilitato, tale asseverazione puo’ essere ricompresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
  • occorre inoltre acquisire e trasmettere entro il 29 febbraio 2008 all’Enea (tramite protocollo telematico o tramite raccomandata), copia dell’attestato di certificazione energetica, (sempre redatto da un tecnico abilitato) e scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Questo adempimento puo’ essere particolarmente critico dato che è implicito che per avere l’attestato di certificazione energetica occorre avere finito i lavori entro il termine di invio. Naturalmente anche i bonifici sono costretti a termini temporali, in particolare dato che si parla di “spese sostenute” saranno ricomprese nell’agevolazione solo le spese documentate da bonifici con data “2007″.
  • Tutta la documentazione stabilita per le pratiche “del 36%”: da recenti orientamenti sembra che siano necessarie tutte le comunicazioni delle pratiche del 36%

Prima di programmare consistenti investimenti sulla scia dell’entusiasmo per l’agevolazione è opportuno verificare la “capienza” fiscale, ovvero verificare che lo sconto fiscale annuale sia pari o inferiore alle imposte da sostenere.
Sono inoltre previste altre agevolazioni:

  1. Sostituzione di frigoriferi e congelatori: per le spese sostenute entro il 31/12/2007 per la sostituzione di frigoriferi con apparecchi di classe A+ (detrazione del 20%, con un massimale di 200 euro in un unica rata)
  2. Acquisto di un televisore con sintonizzatore digitale integrato: (detrazione del 20% fino a 1000 euro)
  3. Acquisto di motori ad elevata efficenza elettrica: di potenza compresa fra i 5 ei 90kw.