Breve profilo civile:
Per quanto riguarda le società per azioni il procedimento consiste in:
- Fase preliminare, il cda (consiglio di amministrazione) della conferente delibera l’operazione e convoca l’assemblea straordinaria in caso di modifica dell’oggetto sociale, anche il cda della conferitaria deve deliberare in ordine al conferimento
- Fase deliberativa, la società conferitaria delibera l’aumento di capitale
- Il socio rispetto alla delibera di conferimento può recedere solo qualora l’operazione sia contestuale ad una modificazione dell’atto costitutivo
- In caso di spa è il tribunale a nominare un perito per la relazione giurata di valutazione dei beni oggetto di conferimento, nel caso dalla valutazione emerga un avviamento questo dovrà essere iscritto nell’attivo dietro il consenso del collegio sindacale (se acquisito a titolo oneroso)
- Nel termine di 180gg gli amministratori devono controllare le valutazioni nella relazione di stima, e rettificare il capitale sociale se necessario
riguardo i conferimenti nelle srl, in questo tipo di società possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, anche conferimenti in natura e crediti (no per le spa), il perito non è nominato dal tribunale e non è richiesta alcuna verifica successiva da parte degli amministratori.
Profilo Fiscale:
Secondo quanto disposto dal TUIR “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti di società “. In reltà il legislatore ha introdotto norme riguardo ai conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo o di collegamento al fine di agevolare la rimozione di “ostacoli di carattere tributario“. E’ possibile quindi individuare due regimi di riferimento:
- conferimenti effettuati in esercizio di impresa art 86 TUIR e art 58 TUIR per i soggetti irpef, eccezzion fatta per i conferimenti fatti in società di capitali per cui vige il regime di neutralità fiscale.
- per i conferimenti effettuati da persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa si applica l’art 76 TUIR relativamente ai redditi diversi (anche in caso di conferimento dell’unica azienda effettuato da imprenditore individuale)
Riguardo alla prima casistica l’art 86 tratta dell’eventuale plusvalenza imponibile derivante dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato. E’ forse opportuno ricordare che in presenza di conferimento di partecipazioni in accordo con i requisiti dell’art 87 (PEX) per l’applicazione della partecipation exemption, l’importo della plusvalenze concorre al reddito solo per il 60% (irpef) o 16% (ires). Riguardo al perioda d’imposta di tassazione della plusvalenza realizzata in regime d’impresa il regime naturale prevede (art 175 tuir) la tassazione della plusvalenza per l’intero ammontare nel perido di imposta in cui è realizzata, occorre però precisare che:
- si ha la facoltà di rateizzare la plusvalenza in cinque anni (il periodo d’imposta stesso e i quattro periodi successivi) a condizione però che tali beni siano stati posseduti per un periodo d’imposta non inferiore a tre anni. Questa ipotesi è praticabile solo se il contribuente continua l’attività d’impresa
- se l’azienda è stata conferita per un periodo superiore a cinque anni, il conferente può optare anche per la tassazione separata della plusvaleza. In questo caso l’aliquota corrispondente a quella applicabile alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno di conseguimento della plusvalenza.
Conferimento d’azienda in regime d’impresa con plusvalenze a realizzo controllato (conferimento realizzativo (necessaria un’opzione, regime non naturale)): l’ambito di applicazione è quello delle partecipazioni di controllo e di collegamento e del conferimento d’azienda e riguarda il valore di realizzo da considerare per calcolare la plusvalenza. Nell’ambito di applicazione di tale norma (art. 175 comma 1 TUIR) il valore di realizzo e costituito dal maggioe tra i due seguenti importi:
- valore attribuito nelle scritture contabili del cosggetto conferente alle partecipazioni da questi ricevute in cambio dell’oggetti conferito
- valore attribuito all’azienda, ovvero alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
E’ un sistema di determinazione della plusvalenza totalmente sganciato dal valore normale ma ancorato ai valori contabili che conferente e conferitario utilizzeranno per iscrivere la partecipazione e l’azienda quindi:
- art. 9 art.86 tuir: plusvalenza = valore normale - costo fiscalmente riconosciuto
- art 175 ipotesi 1: plusvalenza = valore di iscrizione della partecipazione ricevuta - costo fiscalmente riconosciuto
- art 175 ipotesi 2 : plusvalenza = valore di iscrizione dell’azienda conferita - costo fiscalmente riconosciuto
La plusvalenza viene quindi “bloccata” ai valori contabili. E quindi indispensabile ai fini dell’individuazione della plusvalenza che il conferitario comunichi al conferente il valore di iscrizione.
Conferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale (art 176 tuir), Questo è il regime naturale, in pratica quale che sia il valore iscritto in contabilità da parte del conferente (partecipazione) o dal conferitario (azienda ricevuta) a livello fiscale si ha neutralità , non produzione di plusvalenze o minusvalenze, quindi non produzione di imponibile. Il valore dell’azienda ante conferimento viene preso come costo fiscalmente riconosciuto sia della partecipazione che dell’azienda anche se il costo di iscrizione a bilancio della partecipazione e dell’azienda sono totalmente diversi. Per il fisco , per le imposte saranno validi SOLO i valori fiscalmente riconosciuti (valore ante conferimento) quindi ammortamenti e imposte sui valori fiscali, naturalmente anche in caso di cessione sarà riconosciuto il valore fiscale e quindi l’emersione della plusvalenza. In questo ultimo caso la plusvalenza sarà :
- Esente al 100% se realizzata da soggetti ires (requisiti art. 87 tuir PEX)
- Esente al 60% realizzata da imprenditore ire (art. 58 tuir)
- Esente al 60% plusvalenza realizzata da soggetti ire non imprenditori (art 67 comma 1 lett, c))
Riguardo gli imprenditori individuali, la plusvalenza realizzata puo’ essere assoggettata oltre che a tassazione ordinaria anche a tassazione separata (ricorrendone i presupposti)
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