Archive for November, 2006

Riclassificazione di bilancio - analisi di bilancio

Wednesday, November 29th, 2006

Dovendo riclassificare un bilancio per fare un analisi per indici e/o finanziaria occorre prima di tutto valutare l’attendibilità del bilancio stesso, delle sue poste, in particolare il bilancio dovrebbe essere basato sui principi di verità, correttezza, continuità, competenza, prudenza e prevalenza della sostanza sulla forma. In seguito si procede alla riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico, in particolare:

  • lo stato patrimoniale và riclassificato secondo uno schema finanziario evidenziando quindi la differente liquidità - esigibilità delle poste (schema del codice civile con poste classificate per natura);
  • il conto economico invece và riclassificato a costo del venduto classificando quindi le poste per destinazione (schema del codice civile a costi e ricavi della produzione effettuata, classificazione per natura;

Una volta fatta la riclassificazione è opportuno aggregare le voci dello stato patrimoniale in aggregati significativi e percentualizzare gli aggregati. Una volta calcolati gli indici , questi vanno valutati e integrati in un “sistema di coordinamento degli indici” che consenta una valutazione globale del bilancio e dell’azienda. Le voci di bilancio su piu’ spesso occorre porre attenzione nella classificazione sono:

  • Crediti v/soci per versamenti da effettuare : questi vanno a detrazione del patrimonio netto o con valutazione piu’ ottimistica nell’attivo immobilizzato
  • Mutui e obbligazioni a lungo : la quota in scadenza và nel passivo a breve il debito residuo nel passivo consolidato.
  • Fondo imposte : da dividere come sopra
  • TFR : da dividere fra passivo a breve e passivo consolidato sulla base della gestione del personale (pensionamenti, licenziamenti, etc … )
  • Azioni proprie: in detrazione del patrimonio netto
  • Obbligazione proprie: se facenti parte di investimenti speculativi vanno nell’attivo a breve altrimenti nel  passivo consolidato.
  • I fondi rettificativi delle poste in attivo vanno a detrazione delle poste in attivo
  • Ratei e risconti: sono di solito poste a breve
  • Leasing: i beni in leasing vanno valutati se possibile al valore corrente e inseriti in bilancio al netto del debito residuo verso le società di leasing (se è prevista l’opzione di riscatto)

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lol … incredibile

Wednesday, November 29th, 2006

incredibile…

oggi, seconda prova dell’esame di stato è uscita proprio una prova sul conferimento d’azienda… l’ultimo mio post… Una cosa strana e inaspettata dato che il secondo giorno, nella seconda prova, di solito esce qualcosa di diritto (magari commerciale, o fallimentare, o …), magari risolvibile anche con l’ausilio dei codici in dotazione. Invece è stata richiesta l’analisi del conferimento d’azienda sotto il profilo civile e fiscale, nonchè la redazione di una sorta di progetto di conferimento… insomma il conferimento in tutte le salse … (meno la salsa contabile)

Ieri, sempre qui in ancona, era uscita, in pratica, una sorta di analisi finanziaria con valutazione e/o scelta delle fonti di finanziamento con minore impatto sugli oneri finanziari, una prova non dificilissima ma per me inaspettata. Mi aspettavo qualcosa di meno “aziendale” e piu’ fiscale… bhe’ mi hanno accontentato (meravigliandomi di nuovo) il secondo giorno

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Conferimento d’azienda

Thursday, November 23rd, 2006

Breve profilo civile:

Per quanto riguarda le società per azioni il procedimento consiste in:

  1. Fase preliminare, il cda (consiglio di amministrazione) della conferente delibera l’operazione e convoca l’assemblea straordinaria in caso di modifica dell’oggetto sociale, anche il cda della conferitaria deve deliberare in ordine al conferimento
  2. Fase deliberativa, la società conferitaria delibera l’aumento di capitale
  3. Il socio rispetto alla delibera di conferimento può recedere solo qualora l’operazione sia contestuale ad una modificazione dell’atto costitutivo
  4. In caso di spa è il tribunale a nominare un perito per la relazione giurata di valutazione dei beni oggetto di conferimento, nel caso dalla valutazione emerga un avviamento questo dovrà essere iscritto nell’attivo dietro il consenso del collegio sindacale (se acquisito a titolo oneroso)
  5. Nel termine di 180gg gli amministratori devono controllare le valutazioni nella relazione di stima, e rettificare il capitale sociale se necessario

riguardo i conferimenti nelle srl, in questo tipo di società possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, anche conferimenti in natura e crediti (no per le spa), il perito non è nominato dal tribunale e non è richiesta alcuna verifica successiva da parte degli amministratori.

Profilo Fiscale:

Secondo quanto disposto dal TUIR “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti di società“. In reltà il legislatore ha introdotto norme riguardo ai conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo o di collegamento al fine di agevolare la rimozione di “ostacoli di carattere tributario“. E’ possibile quindi individuare due regimi di riferimento:

  • conferimenti effettuati in esercizio di impresa art 86 TUIR e art 58 TUIR per i soggetti irpef, eccezzion fatta per i conferimenti fatti in società di capitali per cui vige il regime di neutralità fiscale.
  • per i conferimenti effettuati da persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa si applica l’art 76 TUIR relativamente ai redditi diversi (anche in caso di conferimento dell’unica azienda effettuato da imprenditore individuale)

Riguardo alla prima casistica l’art 86 tratta dell’eventuale plusvalenza imponibile derivante dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato. E’ forse opportuno ricordare che in presenza di conferimento di partecipazioni in accordo con i requisiti dell’art 87 (PEX) per l’applicazione della partecipation exemption, l’importo della plusvalenze concorre al reddito solo per il 60% (irpef) o 16% (ires). Riguardo al perioda d’imposta di tassazione della plusvalenza realizzata in regime d’impresa il regime naturale prevede (art 175 tuir) la tassazione della plusvalenza per l’intero ammontare nel perido di imposta in cui è realizzata, occorre però precisare che:

  • si ha la facoltà di rateizzare la plusvalenza in cinque anni (il periodo d’imposta stesso e i quattro periodi successivi) a condizione però che tali beni siano stati posseduti per un periodo d’imposta non inferiore a tre anni. Questa ipotesi è praticabile solo se il contribuente continua l’attività d’impresa
  • se l’azienda è stata conferita per un periodo superiore a cinque anni, il conferente può optare anche per la tassazione separata della plusvaleza. In questo caso l’aliquota corrispondente a quella applicabile alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno di conseguimento della plusvalenza.

Conferimento d’azienda in regime d’impresa con plusvalenze a realizzo controllato (conferimento realizzativo (necessaria un’opzione, regime non naturale)): l’ambito di applicazione è quello delle partecipazioni di controllo e di collegamento e del conferimento d’azienda e riguarda il valore di realizzo da considerare per calcolare la plusvalenza. Nell’ambito di applicazione di tale norma (art. 175 comma 1 TUIR) il valore di realizzo e costituito dal maggioe tra i due seguenti importi:

  • valore attribuito nelle scritture contabili del cosggetto conferente alle partecipazioni da questi ricevute in cambio dell’oggetti conferito
  • valore attribuito all’azienda, ovvero alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

E’ un sistema di determinazione della plusvalenza totalmente sganciato dal valore normale ma ancorato ai valori contabili che conferente e conferitario utilizzeranno per iscrivere la partecipazione e l’azienda quindi:

  • art. 9 art.86 tuir: plusvalenza = valore normale - costo fiscalmente riconosciuto
  • art 175 ipotesi 1: plusvalenza = valore di iscrizione della partecipazione ricevuta - costo fiscalmente riconosciuto
  • art 175 ipotesi 2 : plusvalenza = valore di iscrizione dell’azienda conferita - costo fiscalmente riconosciuto

La plusvalenza viene quindi “bloccata” ai valori contabili. E quindi indispensabile ai fini dell’individuazione della plusvalenza che il conferitario comunichi al conferente il valore di iscrizione.
Conferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale (art 176 tuir), Questo è il regime naturale, in pratica quale che sia il valore iscritto in contabilità da parte del conferente (partecipazione) o dal conferitario (azienda ricevuta)  a livello fiscale si ha neutralità, non produzione di plusvalenze o  minusvalenze, quindi non produzione di imponibile. Il valore dell’azienda ante conferimento viene preso come costo fiscalmente riconosciuto sia della partecipazione che dell’azienda anche se il costo di iscrizione a bilancio della partecipazione e dell’azienda sono totalmente diversi. Per il fisco , per le imposte saranno validi SOLO i valori fiscalmente riconosciuti (valore ante conferimento) quindi ammortamenti e imposte sui valori fiscali, naturalmente anche in caso di cessione sarà riconosciuto il valore fiscale e quindi l’emersione della plusvalenza. In questo ultimo caso la plusvalenza sarà:

  • Esente al 100% se realizzata da soggetti ires (requisiti art. 87 tuir PEX)
  • Esente al 60% realizzata da imprenditore ire (art. 58 tuir)
  • Esente al 60% plusvalenza realizzata da soggetti ire non imprenditori (art 67 comma 1 lett, c))

Riguardo gli imprenditori individuali, la plusvalenza realizzata puo’ essere assoggettata oltre che a tassazione ordinaria anche a tassazione separata (ricorrendone i presupposti)

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Esame di abilitazione alla professione Dottore Commercialista - 28 novembre 2006

Thursday, November 23rd, 2006

Il 28 novembre ci sarà il mio esame di stato… quindi prevedo di “diradare” i miei post…. il tempo stringe….

p.s. fatemi gli auguri

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Giuseppe

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post di r-a-n-k-i-n-g

Thursday, November 23rd, 2006

Ecco uno di quei tipici post basati più o meno sfacciatamente sulle parole chiave top dell’utenza target del sito, prima di tutto per rendere un pelino piu’ interessante il post ci metto la “classifica” delle frasi cercate:

affitto d azienda 11 2.4 %
affitto ramo d azienda 6 1.3 %
securitystudio 5 1.1 %
skypo 5 1.1 %
affitto azienda 3 0.6 %
emule evitare server civetta 3 0.6 %
affitto del ramo d azienda 3 0.6 %
contratto d affitto ramo aziendale 3 0.6 %
affitto azienda aspetti fiscali 3 0.6 %
metodo tassi attualizzati 3 0.6 %
tassi 2 0.2%

poi posso tranquillamente continuare con altre interessantissime amenità , posso cioè incominciare a arricchire il post di termini forse abbastanza interessanti per il nostro algoritmo di indicizzazione:

  • Tipo elencare tutta una serie di lunghe parole chiavi inerenti al tipico topic del sito:azienda di dividendi imposte società per azioni società di persone società di capitali società a responsabilità limitata, societa in nome collettivo società in accomandita semplice società in accomandita per azioni a imposte oneri deducibili oneri detraibili del detrazione di deduzione impononibile proventi ricavi oneri spese dividendi a amministazione sindaci soci un partecipazioni obbligazioni azioni di partecipata controllo società azienda del trasparenza un imposizione del differita controllo a partecipazioni del plusvalenze di imposte detrazioni imposizione a accertamento reddito imponibile oneri azienda un trasparenza a imposizione di differita controllo utili di partecipazioni del plusvalenze a imposte detrazioni di imposizione del accertamento del perdita impononibile proventi ricavi riporto oneri del spese dividendi un accollo del amministazione sindaci soci a imputazione un partecipazioni obbligazioni azioni a partecipata di iscrizione a ruolo irrogate sanzioni studi di settore professionisti reddito d’impresa a reddito da lavoro autonomo del reddito d’impresa di azienda di costituzione previdenza INPS INAIL IRAP svalutazioni un a rivalutazioni assestamento a ragioneria contratti note integrative nota integrativa distribuzione di utili distribuzione di riserve ragioniere contabile commercialista commerciale tasse tributo tributi e tributario imposizione rimborso IVA auto deducibile ricorso termini autovetture allineamento bilancio stato patrimoniale conto economico studio di settore adeguamento commercialista contratto contabilità tenuta scritture contabili dichiarazioni unico 740 730 770 760 modello unico 2006 2007 sostituti d’imposta imposizione azienda imposte dirette imposte indirette circolare risoluzione direttiva testo unico sulle imposte dei redditi contabile agenzia delle entrate
  • Oppure parlare di qualcosa che magari interessa di più il pubblico femminile: sexy bellezza a fascino altezza di alta fashion moda un proporzioni estetista magrezza diete del diete bilanciate diete a carboidrati diete proteiche del diete strette del armani un valentino dolce e gabbana del benetton prorompente a seno glutei sedere gambe del pelle massaggi a abbronzatura di sensualità labbra a rughe del purezza fascino di prorompenza del ragazze donne dieta diete magra magre a slanciare di proporzionare filiforme un forme a slanciata dieta dissociata liposuzione estetica sportiva sport del attività fisica palestra piscina del dieta fitness
  • senza tralasciare i tipici topic maschili che fanno sempre un centro rank … sexy donne ragazze a bionde brune alte a giovani del studenti studentesse a fascino del italia italiano del italiana italiane fascino bella belle del prorompenti a seno sedere un gambe slanciata del slanciate youtube e altro :-)
  • Aggiungerei anche qualcosina riguardo la mia zona comune loreto marche italia del porto di recanati castelfidardo recanati del ancona di macerata ascoli piceno jesi fabriano santuaruio civitanova marche villa musone del numana di sirolo
  • nonchè roba da giovani sportivi appassionati di IT: mare sport calcio a pallavolo del piscina un nuoto a televisione un tv lcd sony bravia seiko un sharp pioonier a philips stereo ipod apple gps gsm un umts a computer laptop ibm hp un dell imac macmini
  • e qualcosa di attualità che riguarda la mia zona: Rainbow spa Iginio Straffi animazione Tommy & Oscar Winx e Monster Allergy sgi pixar studio shrek rainbow recanati… anche a titolo di omaggio alla rainbow e al suo disegnatore, tra l’altro, … se cercano qualcuno da assumere (e fino a poco tempo fa lo cercavano) io sarei anche disponibile ….. almeno per un colloquio ;-)
  • a proposito …. qualche altra parolina che penso interessi diversa gente in giro ( e quindi forse interessa anche il nostro bravo algoritmo presso mountain view CA): lavoro lavorare contratto di lavoro lavoro a tempo indeterminato assunzione assumere impiegato contratto tempo determinato contratto di lavoro lavora con noi

Per finire metto anche una breve classifica delle parole piu’ cercate … sempre da queste parti

azienda 186 10.5 %
affitto 143 8.1 %
d 98 5.5 %
di 66 3.7 %
valutazione 44 2.5 %
metodo 44 2.5 %
ramo 31 1.7 %
iva 30 1.7 %
imposte 28 1.5 %
avviamento 23 1.3 %
contratto 21 1.1 %
e 20 1.1 %
per 18 1 %
reddito 16 0.9 %
patrimoniale 15 0.8 %
differite 15 0.8 %
debiti 14 0.7 %
cessione 13 0.7 %
misto 13 0.7 %
anticipate 13 0.7 %
emule 13 0.7 %
registro 13 0.7 %
imposta 12 0.6 %
aspetti 12 0.6 %
contabilità 12 0.6 %

Reddito da lavoro autonomo - manovra bis - manovra Prodi

Wednesday, November 22nd, 2006

Riguardo alla manovra bis 2006, le principali novità riguardano:

  • Obblighi riguardo la tracciabilità dei compensi (conto corrente e incassi mediante sistemi tracciabili)
  • Accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo di imposta
  • Modifiche per la determinazione del reddito:
    • Riporto delle perdite
    • Plusvalenze e minusvalenze
    • Cessione della clientela
    • Trasferte
    • Elenchi clienti e fornitori

    Tracciabilità dei compensi: in pratica è ora obbligatorio per il professionista avere UN conto corrente per consentire la tracciabilità dei compensi, è quindi imposto il divieto di utilizzo del contante per importi superiori ai 100 euro (dal primo luglio 2008). Il professionista “diligente” avrà comunque tutto l’interesse a tenere ben distinto un conto corrente per l’attività professionale ed uno ad uso personale e/o familiare.
    Accertamento sulla base degli studi di settore: i professionisti potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d’imposta (già per i redditi 2005)

    Riporto delle perdite: Le perdite dei professionisti ora non potranno piu’ essere riportate per abbattere il reddito complessivo del periodo, ma potranno solo essere computate per abbattere redditi dello stesso tipo (lavoro autonomo) e per l’eccedenza riportate nei periodi successivi ma non oltre il quinto. La normativa in oggetto è volta ad omogeneizzare il regime del reddito da lavoro autonomo al reddito da impresa
    Plusvalenze e minusvalenze: Concorrono ora a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali. Non si applica agli oggetti d’arte e/o di antiquariato se la plus/minusvalenza è realizzata mediante cessione a titolo oneroso, mediante risarcimento per la perdita o danneggiamento (assicurazione), se i beni sono destinati all’uso personale o familiare. NON è prevista la facoltà di rateizzare la plusvalenza per i beni posseduti da almeno tre anni (reddito d’impresa)

    Cessione della clientela e del marchio: i corrispettivi percepiti per la cessione del marchio o della clientela sono imponibili per il professionista ed assoggettabili a tassazione separata se percepiti in un unica soluzione.

    Trasferte, rimborsi spese: Le spese di vitto e alloggio sono ora integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e riaddebitate dal professionista in fattura.

    Elenchi clienti e fornitori: è stato ripristinato l’obbligo di trasmissione (telematica) dell’elenco clienti e fornitori, elenco da trasmettere entro 60gg dal termine previsto per la presentazione della comunicazione IVA

    Presunzione di priorità nella distribuzione di utili - art. 47 TUIR

    Wednesday, November 22nd, 2006

    “indipendentemente dalla delibera assembleare si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle al comma 5 per la quota di esse no accantonata in sospensione di imposta”

    Tale presunzione non amette alcuna prova contraria, la società quindi deve verificare, ad ogni distribuzione di somme ai soci, se esistono utili o riserve di utili precedentemente accantonati. La presunzione in oggetto non si applica per la l’utilizzo delle riserve per ripianare perdite o scopi diversi diversi dalla distribuzione.

    La norma in oggetto riguarda le riserve di utili le quali sono trattate e tassate come dividendi a differenza delle riserve di capitale. Le riserve di capitali derivano da apporti dei soci, sono riserve di capitale le riserve sovraprezzo azioni, le riserve di rivalutazione e le riserve che rilevano le differenze di fusione. Le riserve di utili possono essere riserve in sospensione di imposta o riserve libere, che quindi non generano materia imponibile.

    Le riserve che esulano dalla presunzione sono:

    • riserve in sospenzione d’imposta
    • riserve indisponibili per la distribuzione (riserva legale fino ad 1/5, riserva acquisto azioni proprie (fino a che le azioni non siano trasferite o annullate)
    • riserve incorporate nel capitale sociale a seguito di aumento gratuito
    • formatesi in periodo di trasparenza (opzione)